Permessi legge 104: niente trattenuta sulla tredicesima

Interessantissima sentenza della Cassazione secondo cui è illegittima la trattenuta sulla tredicesima nel caso dei permessi usufruiti ai sensi della legge 104, quindi per assistere un familiare portatore di handicap.

Secondo gli ermellini, tale trattenuta costituirebbe un forte deterrente per la fruizione dei benefici di cui alla legge 104.

Il caso trae origine dal contenzioso intercorso tra Poste Italiane e una dipendente, madre di minore portatore di handicap.

In pratica i giudici si sono trovati a dover valutare se ai fini della tredicesima mensilità o gratifica natalizia i permessi debbano non essere computati sempre, oppure se non debbano essere computati solo quando si cumulino con i congedi parentali.

Orbene, la soluzione è derivata dall’interpretazione della normativa: considerato che i congedi parentali, che consistono nell’astensione facoltativa e nei permessi per le malattie del bambino, sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, bisogna valutare se il mancato computo dei permessi ai fini della tredicesima  o della gratifica natalizia  operi in ogni caso, oppure se operi solo quando essi in concreto si cumulino con i congedi parentali.

Secondo gli ermellini la limitazione in questione (ossia la trattenuta sulla tredicesima) opera solo nell’ipotesi in cui i permessi si cumulino con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. Nel caso in esame tale cumulo non sussisteva.

Ragioni di coerenza con le finalità della disciplina a tutela delle situazioni di handicap hanno imposto  l’interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare I ‘utilizzazione del permesso stesso.

Quindi, la trattenuta sulla tredicesima è illegittima nel caso dei permessi usufruiti ai sensi della legge 104 poiché ciò si tradurrebbe in un deterrente per la fruizione dei benefici, contrario alle finalità della norma, a meno che tale permessi non si cumulino con il congedo parentale e per malattia.

 

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