Visite di revisione e controllo invalidità civile: novità introdotte con D.L. n.90/14

Il decreto legge n.90 del 24 giugno 2014 introduce, all’art.25, un’ulteriore novità riguardo alle visite di controllo e di revisione dell’invalidità civile.

Si ricorda che la Legge n.80/2006,, all’art. 6 (modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) parla del problema della ripetizione delle visite di accertamento per le persone aventi patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.

Tale articolo prevedeva che “ I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e’ indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.

Orbene, nel primo paragrafo non si faceva riferimento alle patologie o menomazione che risultavano stabilizzate ma che non avendo dato luogo all’indennità di accompagnamento non potevano essere esonerate da visite di controllo e revisione.

Con il nuovo D.L. 90/2014, art. 25, comma 8, è stato soppresso questo primo paragrafo, lasciando invece semplicemente la parte riguardante le patologie, come requisito per il diritto all’esonero, che sono state individuate con il Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.

A seguito di tale novella, il paragrafo rimasto in vigore è recita così: “ Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e’ indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.

Dunque, per il diritto all’esonero occorre guardare unicamente alle patologie di cui al Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.

 

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