Licenziamento della persona disabile

Può il datore di lavoro licenziare il lavoratore disabile a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute? La risposta è sì, solo qualora le condizioni di salute siano tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa e sempre che l’apposita Commissione medica abbia accertato tale impossibilità al reinserimento nell’organico lavorativo.

A tale conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014. Nella sentenza succitata gli ermellini chiariscono che il licenziamento della persona invalida assunta tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se vi siano le condizioni previste dalla legge n. 68/99“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

In particolare l’art. 10 della legge n.68 statuisce che nell’ipotesi di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per controllare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato o meno presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti vengono eseguiti dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.

Quindi, detto in parole povere, è la Commissione che deve valutare se il lavoratore disabile può o meno essere reinserito all’interno dell’azienda; un licenziamento effettuato senza aver preventivamente sottoposto il lavoratore alla commissione è illegittimo.

Il licenziamento della persona disabile, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, è viceversa legittimo se:

– L’aggravamento è tale da impedire la prosecuzione del lavoro per cui è stato assunto o mansioni diverse all’interno dell’azienda;

– L’aggravamento non rende possibile neppure un altro impiego all’interno della stessa azienda.

Il datore di lavoro deve quindi cercare di ricollocare il disabile in altre mansioni, settori o uffici all’interno dell’azienda: se ciò non è possibile, il licenziamento è legittimo.

Resta ferma in ogni caso la necessità che le condizioni di legittimità del licenziamento siano valutate anche dalla commissione sanitaria istituita presso l’Asl competente a cui il datore di lavoro deve chiedere il parere.

E’ ovvio che detto parere della Commissione non sia necessario qualora il licenziamento sia motivato da giusta causa o da giustificato motivo e non dall’aggravarsi delle condizioni di salute del lavoratore.

 

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