Reiezione, revoca o sospensione: Ripristino prestazioni invalidità civile

l’Inps ha dettato dei chiarimenti in merito alle modalità di ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.

L’Inps parte dal fatto che nel procedimento in materia di invalidità civile, sordità e cecità occorre distinguere la fase dell’accertamento del requisito sanitario che riconosce lo status di invalido da quella che concede la prestazione economica in presenza dei requisiti reddituali.

Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.

Ne deriva che in caso di perdita delle prestazioni economiche assistenziali (assegno mensile, pensione invalidità ecc..) per superamento dei limiti di reddito, è consentito il ripristino della prestazione, ossia è possibile riattivare la prestazione economica senza dover riaprire la procedura di verifica sanitaria, sempre che però il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto alla data di ripristino.

Nello specifico, il messaggio in questione fa una distinzione:

  • In caso di reiezione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità per mancanza dei requisiti socio-economici:  se dunque inizialmente la domanda viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici e successivamente l’interessato rientri nei limiti di reddito previsti per la corresponsione della prestazione economica, basterà presentare un’istanza di riesame mediante l’invio del modello AP93, a cui dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso. Non sarà allora necessario riattivare tutta la procedura di accertamento del requisito sanitario per ottenere la prestazione economica. Se l’Inps accerterà la sussistenza dei requisiti socio-economici provvederà alla liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione del modello AP93.
  • In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico: nell’ipotesi in cui la prestazione economica di invalidità civile sia stata revocata (ad esempio per permanenza all’estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n.20966/2013), qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l’invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità. Anche in tal caso non sarà dunque necessario riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verrà accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972/2013).
  • In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico: se la prestazione sia stata sospesa per la predita temporanea dei requisiti socio-economici necessario (ad esempio ricovero dell’interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati ecc…), l’interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l’intera procedura di accertamento del requisito sanitario.

In sintesi, in caso di perdita della prestazione economica assistenziale a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) comporta la possibilità di riattivare la prestazione tramite la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il verbale sanitario nonché il modello AP70, senza la necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non sia più vecchio di due anni.

Infatti, in tal caso, ossia qualora il verbale sanitario in possesso dell’interessato preceda di almeno 2 anni la presentazione del modello P93, l’Inps valuterà il verbale per vedere se sussistano le condizioni per sottoporre l’interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l’eventuale liquidazione avverrà all’esito del predetto accertamento (cfr messaggio Inps n. 15972/2013).

Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali, il messaggio chiarisce che essi decorrono dal 121° giorno da quando “il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”. Quindi, la data di invio del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni. Di conseguenza, gli interessi per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.

 

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