Permessi legge 104: sei giorni al mese tra disabile e familiare

La legge numero 104/1992 dà diritto ai lavoratori di astenersi dal lavoro in ragione della propria disabilità o per assistere un familiare disabile.

Cosa spetta

In particolare, il beneficio concesso dalla predetta legge è rappresentato dalla possibilità di godere di tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o in alternativa di riposi giornalieri di una o due ore.

Cumulabilità

Con riferimento a un medesimo lavoratore disabile, tuttavia, questi permessi possono anche raddoppiare ed estendersi per sei giorni anziché tre.

Ciò è possibile, in particolare, in forza di tre diverse ipotesi di cumulo ammesse dal nostro ordinamento.

Innanzitutto, sono cumulabili i permessi del lavoratore che assiste due familiari con disabilità, purché gli assistititi siano il suo coniuge e/o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano deceduti, mancanti o anch’essi affetti da patologie invalidanti.

Il cumulo è poi possibile anche per il lavoratore con disabilità grave che beneficia per se stesso dei permessi ex legge 104, il quale può fruirne anche per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, peraltro senza che a tal fine sia necessario un parere medico-legale.

Infine è ammesso anche che, con riferimento a un medesimo disabile, i permessi siano fruiti sia dal disabile stesso che dal lavoratore che lo assiste (anche in giorni differenti). Tuttavia è necessario che il disabile abbia una necessità effettiva di essere assistito, valutata dal medico competente, e che nel suo nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestargli assistenza.

 

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