Congedo parentale allungato in caso di figli disabili gravi

Il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha introdotto una rilevante novità, prevedendo la possibilità per la madre, o in alternativa per il padre, di figlio con handicap grave di poter usufruire di un congedo parentale fino a 3 anni, sia in modo continuativo che frazionato, entro gli 8 anni del bambino.

Al fine di chiarire l’importante novità è intervenuta anche l’Inps che ha chiarito con circolare n.32 del 2012 che con ilprolungamento del congedo parentale non viene meno la possibilità per i genitori di figli disabili gravi dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno del figlio.

Tale prolungamento del congedo inizia a decorrere dalla conclusione del normale periodo dicongedo ed il periodo massimo triennale di congedo prolungato comprende anche il periodo di congedo ordinario. Infine, il periodo di congedo prolungato spetta solo nel caso in cui il figlio non sia stabilmente ricoverato o, in caso di ricovero, spetta solo se la presenza del genitore è richiesta da parte del personale medico dell’ospedale.

Lo stesso decreto legislativo anzidetto modifica anche il 5 comma dell’art. 42 del d.lgs n. 151 del 2001, prevedendo criteri diversi per la concessione del congedo straordinario in caso di assistenza di persona disabile grave.

Di conseguenza per poter richiedere il congedo straordinario ai fini dell’assistenza a persona gravemente disabile si richiede che chi presti assistenza sia:

– il coniuge convivente della persona con disabilità grave;

– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, qualora manchi il coniuge convivente, oppure questo sia deceduto o soffra anch’egli di patologie invalidanti;

– uno dei figli conviventi della persona disabile, se il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;

– uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui i soggetti sopra elencati manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Anche per il congedo straordinario vale quanto stabilito per i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, ossia il congedo straordinario o i permessi possono essere riconosciuti solo ad un lavoratore per l’assistenza della stessa persona disabile in condizione di gravità. Per cui, se per l’assistenza di una persona disabile vi sia già un familiare che goda dei permessi di cui alla legge 104, l’eventuale periodo di congedo straordinario può spettare solo a quel familiare che già fruisce dell’altro aiuto.

 

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