ESENZIONE TICKET SANITARI

24427975_esenzione-ticket-sanitari-pastori-problemi-causati-da-grave-mancanza-di-0ESENZIONI TICKET PER REDDITO: 

Dall’1.5.2011 sono entrate in vigore nuove modalità di verifica del diritto all’esenzione per reddito in attuazione del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 recante “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”.

La normativa vigente individua come beneficiari dell’esenzione dal ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in relazione al reddito le seguenti categorie di persone:

  • soggetti di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 (esenti per reddito ed età e corrispondente al codice ministeriale E01);
  • disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per disoccupazione e corrispondente al codice ministeriale E02);
  • soggetti di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (esenti per assegno sociale e corrispondente al codice ministeriale E03);
  • soggetti di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per pensione al minimo e corrispondente al codice ministeriale E04).

Le ASL sulla base di un elenco predisposto dal sistema tessera sanitaria (TS) con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, mettono a disposizione degli aventi diritto un certificato di esenzione contenente l’indicazione del codice di esenzione di spettanza. Il suddetto certificato ha validità fino al 31.3.2014;

PERTANTO PER CHI AVEVA GIA’ UN’ESENZIONE O PER CHI RITIENE DI APPARTENERE AD UNA QUALSIASI CATEGORIA DI ESENZIONE, E’ NECESSARIO RECARSI PRESSO GLI SPORTELLI DELLA ASL DI RESIDENZA PER RINNOVARE O ATTIVARE IL CERTIFICATO DI ESENZIONE.

Coloro che non sono compresi nell’elenco sopra citato e che ritengono di avere diritto all’esenzione possono rivolgersi alla propria ASL e, tramite autocertificazione, ricevere un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2014.

Chi autocertifica presso gli sportelli dell’ASL è responsabile della dichiarazione sottoscritta.

Nelle more della piena disponibilità del sistema informativo lavoro, l’esenzione per disoccupazione opera solo su autocertificazione dell’interessato. La nuova disciplina prevede che, all’atto della prescrizione di una prestazione di specialistica da parte del medico, l’assistito, dopo aver esibito il certificato di esenzione, richieda l’inserimento del codice di esenzione nell’impegnativa. Il medico, rilevato il codice, lo trascrive nelle apposite caselle dell’impegnativa.

Non è più possibile autocertificare il proprio diritto all’esenzione dal ticket con la firma sulla ricetta.

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*