Nuovi incentivi per l’assunzione di Persone Disabili

L’Inps con circolare n.99 del 13 giugno 2016 ha fornito  indicazioni in merito ai nuovi incentivi riservati alle aziende che assumono lavoratori con disabilità.

Si ricorda che l’art. 10 del decreto legislativo n.151/15 ha riformulato l’art. 13 della legge n.68/99 al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili. In particolare ha previsto a favore dei datori di lavoro  che assumono persone disabili a far data dal 1° gennaio 2016 un nuovo incentivo, diverso da quello previsto precedentemente.

Nella circolare Inps sono contenuti i chiarimenti riguardanti le modalità per la fruizione di tali incentivi da parte delle aziende, la durata e la misura degli stessi, le condizioni necessarie per usufruirne.

Datori di lavoro interessati

Beneficiari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati soggetti o meno all’obbligo di assunzione previsto dalla legge n. 68/1999. Lo sono anche gli enti pubblici economici (EPE) il cui trattamento in fatto di incentivi è assimilabile, ai sensi della stessa legge, a quello cui sono sottoposti i datori di lavoro privati.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al79% o aventi minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresatra il 67% e il 79 % o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che determina una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La norma limita espressamente la possibilità di fruire delle agevolazioni alle sole assunzioni di lavoratori disabili, di conseguenza l’incentivo non spetta per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni appena viste.

Rapporti incentivati

L’incentivo compete per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto (per tutta la durata del contratto) anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.

L’incentivo riguarda anche i seguenti rapporti:

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
  • rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 877 del 18.12.1973, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Con riferimento ai contratti di somministrazione, la circolare precisa che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo all’assunzione è diverso a seconda delle caratteristiche del lavoratore assunto e del tipo di rapporto di lavoro instaurato:

  • per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • per i lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, la misura dell’incentivo è pari al 35% della retribuzionemensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica da cui derivi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo èpari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Durata dell’incentivo

La durata dell’incentivo è diversa a seconda delle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato :

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabilicon riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo spetta per 36 mesi;
  • per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica da cui derivi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi;
  • sempre per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, sempre che però il contratto abbia una durata non inferiore a 12 mesi.

L’incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate e l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza di cui si parlerà più avanti.

Condizioni per il diritto all’incentivo.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alla sussistenza di alcune condizioni, tra cui l’adempimento degli obblighi contributivi, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali e il raggiungimento dell’incremento di occupazione rispetto all’anno precedente l’assunzione del lavoratore con disabilità.

L’incremento occupazionale

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

L’incentivo spetta comunque qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi poiché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

 Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Coordinamento con altri incentivi.

Nell’ipotesi in cui vi siano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti per l’applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici.

Procedimento per l’ammissione all’incentivo

Il datore di lavoro deve inviare telematicamente all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la tipologia di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’Inps verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso positivo, comunica telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Inps, il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*