Pensione di Vecchiaia, di Anzianità e Anticipata.

La pensione di vecchiaiapensione di anzianità e pensione anticipata sono tre tipologie di pensione che hanno caratteristiche diverse tra loro.

Può accadere di confonderle e di non sapere quali siano le differenze. Per tale motivo cerchiamo di analizzarle singolarmente.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica previdenziale che viene erogata nel momento in cui si è raggiunta l’età stabilita dalla legge. Per tale motivo si chiama pensione di vecchiaia. Oltre al requisito dell’età occorre però anche che il requisito dei contributi, ossia che si sia raggiunto un numero di contributi minimo.

Per avere la pensione di vecchiaia nel 2016, occorre avere:

  • per i dipendenti privati: 66 anni + 7 mesi (uomini); 65 anni +7 mesi (donne)
  • per i lavoratori autonomi: 66 anni + 7 mesi (uomini); 66 anni +1 mese (donne).
  • per i dipendenti pubblici: 66 anni + 7 mesi (uomini e donne)

Quanto al requisito contributivo, bastano 15 anni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano già in possesso di anzianità contributiva, mentre occorrono 20 anni per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (è computata la contribuzione versata a qualsiasi titolo, sia da lavoro, da riscatto, volontaria e figurativa) . Inoltre quest’ultimi oltre alla presenza del requisito contributivo dei 20 anni e del requisito dell’età, devono ulteriormente soddisfare un ulteriore requisito, cioè quello di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. In caso contrario possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni e 7 mesi di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (contributi obbligatori, volontari e da riscatti; sono esclusi i contributi figurativi).
A seguito della disapplicazione delle “finestre mobili” operato dalla Riforma Monti del 2011 la pensione di vecchiaia, al pari della pensione anticipata, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

Inoltre, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Al contrario non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

La pensione di anzianità

La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, è legata unicamente al requisito contributivo. Tale prestazione pensionistica però è stata abolita con l’entrata in vigore della Legge Fornero nel 2011 (tranne che per l’Opzione Donna, che è una speciale pensione di anzianità in regime sperimentale, e per l’accesso alla pensione in regime di Salvaguardia) e sostituito dalla pensione anticipata.

Prima della Riforma Fornero, i requisiti richiesti per ottenere la pensione di anzianità erano , in alternativa:

-il possesso di una determinata anzianità contributiva (40 anni, sino al 31.12.2011 indipendentemente dall’età anagrafica);

oppure

-il possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni insieme al compimento del 57esimo anno di età.

Sino a tutto il 2011 la decorrenza della pensione era soggetta a precise date periodiche, comunemente dette “Finestre”.

La pensione anticipata

La pensione anticipata è una prestazione pensionistica che permette al lavoratore che non ha raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di contributi di ottenere una pensione. La pensione anticipata sostituisce, dal 2012, la pensione di anzianità.

La pensione anticipata è basata sui contributi versati e non sull’età del lavoratore; nel 2016 sarà accessibile con i seguenti requisiti per i lavoratori i cui primo accredito contributivo sia antecedente l 1996:

– 42 anni e 10 mesi di contribuzione, se uomini ;

– 41 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne.

Invece, per i lavoratori che non hanno contributi versati prima del 1996, o per quelli che effettuano il cumulo nella gestione Separata, vale a dire per i soggetti il cui calcolo dell’assegno viene fatto soltanto tramite il sistema contributivo, devono soddisfare anche le seguenti condizioni:

– 63 anni e 7 mesi di età;

– almeno 20 anni di contributi;

– pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

Per chi richiede la pensione anticipata prima dei 62 anni subisce una penalizzazione.

Però, la Legge n.14 del 2012 ha precisato che le penalizzazioni, limitatamente alle persone che maturano l’anzianità contributiva entro il 31.12.2017, non operano se l’anzianità contributiva deriva unicamente da prestazione effettiva di lavoro, includendovi anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ancora, la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2012 ha ulteriormente escluso dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/92.

 

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