Contrassegno Invalidi per parcheggio

Cos’è 

Vi sono norme che prevedono facilitazioni per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. 
Per usufruire di tali facilitazioni bisogna essere in possesso del contrassegno invalidi rilasciato dal comune di residenza. 
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Chi ha diritto ad avere il contrassegno invalidi

Hanno diritto ad avere il contrassegno invalidi solo le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta(cioè con problemi a camminare causati dal tipo di invalidità) oppure in condizione di cecità totale o di non vedente.

Come si ottiene

Per il rilascio del contrassegno, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, allegando un certificato medico rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dal quale risulta che la persona per la quale viene chiesto il contrassegno ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Il contrassegno ha validità 5 anni.
In sostituzione del certificato medico sopra indicato è valido anche il certificato della commissione invalidi se risultala seguente dicitura:
 art. 381 del DPR n. 495/92:

  • Con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
  • Con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Alla scadenza il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che, senza aggiungere inutili descrizioni di patologie, confermi soltanto il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità

Istruzioni per il rilascio

Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta all’ufficio del proprio Comune di residenza del “MODULO RICHIESTA CONTRASSEGNO”.
Con il modulo è necessario presentare il certificato rilasciato, in data recente, dalla Commissione medica di prima istanza o della commissione medica locale che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell’art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996. (sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore).
La certificazione che attesta la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta può essere richiesta anche al Servizio di igiene pubblica se la persona è già conosciuta dalla commissione.

Tempi di rilascio e costi

Il rilascio del contrassegno, se viene presentata tutta la documentazione necessaria, è immediato.
 Il contrassegno è gratuito.

Validità e rinnovo

Il contrassegno disabili ha validità 5 anni; per il rinnovo è necessario recarsi all’ufficio della Polizia Municipale con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità.

Cosa si può fare con il contrassegno invalidi

Il contrassegno consente ai disabili di:

  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
  • circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • circolare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver fatto apposita richiesta al Comune;
  • circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
  • sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”;
  • sostare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver fatto apposita richiesta al Comune;
  • sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
  • sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
  • avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.

ATTENZIONE: I veicoli per disabili che sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu sono tenuti al pagamento della tariffa vigente (sentenza n. 21271/2009). È vietata la sosta negli stalli riservati ad altre categorie di veicoli (motocicli, autocarri per carico/scarico e spazi riservati ai residenti in zone di rilevanza urbanistica).
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

  • sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
  • sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
  • sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione (a meno di 5 metri);
  • sosta in corrispondenza di dosso o curva;
  • sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
  • sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • sosta allo sbocco dei passi carrabili;
  • sosta sul marciapiede;
  • sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un’area limitrofa sicura.
Il contrassegno di colore arancione è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

Uso scorretto del contrassegno o delle strutture per invalidi

Chiunque usufruisce delle strutture per invalidi senza contrassegno o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Chiunque usa delle strutture per invalidi, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nel contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

 

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