Visite Fiscali: quando l’assenza è giustificata

Per quali motivi il dipendente può uscire di casa negli orari di malattia?

Il dipendente assente per malattia ha l’obbligo di essere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione durante le fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 anche qualora ci sia un’espressa autorizzazione del proprio medico curante ad uscire. L’obbligo di rispettare tali fasce, incombe fin dal primo giorno dell’assenza per malattia, compresi i giorni domenicali e festivi.

Il dipendente assente per malattia può lasciare il proprio domicilio solo in caso di:

  • visite mediche
  • prestazioni sanitarie
  • terapie sanitarie
  • accertamenti specialistici regolarmente prescritti
  • o altri giustificati motivi

In questi casi, il dipendente che ha necessità di uscire dal domicilio per sottoporsi a visita medica deve preventivamente comunicarlo all’ufficio di appartenenza, salvo i casi di obiettivo e giustificato impedimento, e a produrre idonea documentazione giustificativa.

In caso di Infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi per esempio a causa di un incidente stradale, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità e di dare tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza, dell’infortunio avuto per consentire all’Istituto di esercitare il diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, compresigli oneri riflessi inerenti.

 
 

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