Detrazione fiscale del 65% su interventi di risparmio energetico: le regole

detrazione fiscale per ecoincentivi

Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all’ultima che l’ha confermata per tutto il 2016.

Come per l’anno precedente, anche per il 2016 è stata confermata la possibilità di applicare la detrazione anche per lavori condominiali su parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui il condominio si compone.

Le novità per il 2016 sono:
– possibilità per pensionati o lavoratori, in caso di lavori su parti condominiali, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
– estensione della detrazione anche agli istituti IACP per le spese sostenute su immobili di edilizia popolare di loro proprietà;
– estensione della detrazione anche agli acquisti di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione.

SPESE COINVOLTE
La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull’irpef lorda dovuta, riguarda:

1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2016, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull’energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2016, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.
La condizione per usufruire del beneficio e’ che siano rispettati i “requisiti di trasmittanza termica U” , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08).
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
– IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure
– POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

Attenzione! Nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell’impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

5) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute entro il 31/12/2016 e documentate.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

6) SPESE DI ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI effettuate nel 2016, per un massimo della detrazione di 60.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Nella categoria rientrano (si veda l’allegato M del D.lgs.311/2006) le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
(in applicazione dal 1 Gennaio 2015)

7) SPESE DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2016 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 1 Gennaio 2015)

8) SPESE DI ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. La condizione è che i dispositivi mostrino i consumi energetici mediante fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti, la temperatura di regolazione degli impianti e consentano la loro accensione, spegnimento e programmazione settimanale da remoto.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% delle spese.
(applicazione su acquisti avvenuti dal 1/1/2016 al 31/12/2016)

COME USUFRUIRNE

I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia del 19/2/07 modificato più volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell’Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu’ avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute – e rimaste a proprio carico – fino al 31/12/2016 (criterio di cassa). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Dal 2016 possono fruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per lavori eseguiti su edifici di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per le spese sostenute nel 2016 (dal 1/1 al 31/12) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali i soggetti titolari di redditi di pensione o lavoro dipendente (o assimilato) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità applicative di questa novità devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano “esistenti”. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell’esistenza dell’edificio puo’ essere prodotta esibendo l’iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell’ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e’ l’installazione di pannelli solari, per la quale non e’ necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell’unita’ immobiliare, il beneficio e’ compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita’ realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di “fedele ricostruzione”. Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro dell’edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonchè inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell’Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo’ beneficiare della detrazione.

Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto “certificato di asseverazione”). Questa documentazione può essere:
– sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell’allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell’edificio non e’ necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia’ viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all’ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
In casi particolari puo’ essere fatto l’invio per raccomandata a/r, sempre all’ENEA. Informazioni sul sito gia’ detto;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell’8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e’ praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Dal 13/12/2014 non è più in vigore l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l’anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo).
Si ricorda che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065). L’obbligo vigeva dal 2010 per effetto del Dl 185/2008 (art.29 comma 6), ora abrogato dal D.lgs.175/2014.

 

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