Incentivi 2016: bonus fiscali sulla casa e detrazioni varie

Per il 2016 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.
Rappresentano novità invece la detrazione di metà dell’iva pagata sull’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica (classe A oppure B) direttamente dal costruttore, la detrazione fiscale per gli arredi acquistati da giovani coppie che mettono su casa, le detrazioni dei canoni e del prezzo pagato per gli acquisti di case di abitazione con la nuova locazione finanziaria, e la detrazione per l’installazione di sistemi di sorveglianza.
Rimane fruibile anche la deduzione fiscale (dal reddito complessivo dichiarato) pari al 20% del prezzo di acquisto applicabile nel caso di acquisto di immobile residenziale avvenuto negli anni dal 2014 al 2017 con destinazione dello stesso in affitto entro sei mesi per un periodo minimo di otto anni. L’immobile deve avere determinate caratteristiche (tra cui la classe energetica A o B) così come il rapporto di affitto (il canone ha dei limiti e l’inquilino non può essere un parente di primo grado).
E’ stata resa definitiva la detrazione fiscale delle donazioni a sostegno della cultura (art bonus), nella misura del 65%.
Rimangono inalterate anche le altre detrazioni fiscali inerenti gli immobili (interessi mutuo, affitti, etc.) e la famiglia.

IMMOBILI: DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico sugli immobili, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all’ultima che l’ha confermata per tutto il 2016.
Come per l’anno precedente, anche per il 2016 è stata confermata la possibilità di applicare la detrazione anche per lavori condominiali su parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui il condominio si compone.

Le novità per il 2016 sono:

– possibilità per pensionati o lavoratori, in caso di lavori su parti condominiali, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
– estensione della detrazione anche agli istituti IACP per le spese sostenute su immobili di edilizia popolare di loro proprietà;
– estensione della detrazione anche agli acquisti di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione.

IMMOBILI: DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Il cosiddetto decreto “salva Italia” (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36%. La nuova norma di riferimento e’ il Dpr. 917/86 articolo 16 bis.
Successivamente altre norme hanno incrementato e prorogato la percentuale della detrazione dal 36% al 50%, reintrodotto la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’ambito della ristrutturazione, sempre del 50%, e via via prorogato il termine di fruizione, fino ad arrivare all’ultimo atto, la Legge di Stabilita’ 2016, che ha prorogato ambedue le detrazioni a tutto il 2016.

IMMOBILI – DETRAZIONE INTERESSI MUTUI “CASA DI ABITAZIONE”

Per l’acquisto
E’ applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L ‘acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l’atto di sfratto entro tre mesi dall’acquisto (stante la condizione ulteriore che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri, sul tetto massimo di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione
La detrazione e’ possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell’immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all’inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).
Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta “surrogazione”).

 

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