Amministratore di sostegno: chi è e cosa può fare

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica che ha la funzione di aiutare la persona che, seppur in grado di intendere e volere, è però impossibilitata a provvedere anche temporaneamente a se stessa ed ai propri interessi.

Rispetto alla figura del tutore (interdizione) o curatore (inabilitazione) , l’amministratore di sostegno non si sostituisce al beneficiario ma lo coadiuva, lo affianca o si sostituisce a lui solo riguardo agli atti espressamente indicati nel decreto di nomina.

Beneficiari

L’amministratore di sostegno può essere nominato alle persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi a causa di:

  • una malattia
  • una menomazione fisica o psichica

Chi può presentare la domanda

Possono chiedere l’istituzione dell’amministratore di sostegno:

  • Lo stesso beneficiario;
  • Il coniuge;
  • La persona stabilmente convivente;
  • I parenti entro il 4° (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini);
  • Gli affini entro il 2° (cognati, suoceri, generi, nuore);
  • Il tutore o il curatore;
  • Il pubblico ministero;
  • I servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

A chi si presenta la domanda

La richiesta per la nomina dell’amministratore di sostegno si presenta mediante ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata vive abitualmente. Non occorre l’assistenza dell’avvocato, tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito cha qualora nel provvedimento di ammissione dell’amministratore vi è la previsione di limitazioni ed effetti analoghi a quelli previsti per l’interedetto o l’inabilitato, allora il Giudice può richiederla.

Durata dell’incarico

L’incarico può essere conferito o a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato. Non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario.

In buona sostanza con tale figura è possibile delegare totalmente all’amministratore  il compimento di atti di cui il beneficiario non è in grado di provvedere da solo e delimitare quelli che il beneficiario può compiere con l’assistenza dell’amministratore. Per tutti gli atti non indicati nel decreto il beneficiario può provvedere da solo.

 

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