Ricorso contro la decisione della commissione medica Inps su accertamento invalidità civile

Contro il giudizio della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile è possibile fare ricorso entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine di 60 giorni non ammette eccezioni: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

L’invalido o il portatore di handicap che intende opporsi ad una decisione dell’Inps perché ritiene non giusto il verdetto emesso dalla commissione medica, può presentare ricorso giudiziale tramite l’assistenza di un avvocato.

A partire dal primo gennaio 2012, le regole per proporre ricorso in tribunale sono cambiate. Infatti, non va proposto più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma si

presenta sempre in tribunale il cosiddetto accertamento tecnico preventivo, che è obbligatorio per tutte le controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità, nonché in materia invalidità pensionabile.

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo va presentato sempre con l’assistenza di un legale e va proposto al giudice del lavoro entro e non oltre sei mesi dal ricevimento da parte dell’interessato del verbale Inps.

Una volta presentato il ricorso, il giudice nominerà un medico legale che avrà il compito di visitare l’interessato per verificarne le condizioni di salute. A seguito della visita, il consulente presenterà una relazione. Se si è d’accordo con la relazione e non si ha intenzione di contestarla, il giudice approverà il giudizio espresso dal consulente emettendo una sentenza, chiamata decreto di omologa. In caso di dissenso con quanto stabilito dal medico legale, andrà presentato il ricorso vero e proprio. La sentenza che ne deriva è inappellabile, ossia non è ammessa un’ulteriore opposizione.

Nel momento in cui si presenta il ricorso è molto importante inserire anche i documenti con cui l’interessato dichiara di non superare determinati limiti di reddito. Questa è infatti un’ulteriore novità: il ricorrente che perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese processuali a meno che il suo reddito non superi i 23.056,82 Euro per il 2015. Inoltre, coloro i quali hanno un reddito non superiore a 34.585,23 Euro non devono nemmeno pagare il cosiddetto contributo unificato, ossia un tassa che occorre pagare quando si ricorre in tribunale.

La sentenza giudiziale, così come il decreto di omologa, sostituiscono a tutti gli effetti il verbale di visita della Commissione medica e possono essere prodotti a qualsivoglia ufficio pubblico.

 

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