LEGGE 104/92: Congedo biennale retribuito

Congedo biennale retribuito

I soggetti tutelati sono i familiari portatori di handicap ai quali sia stata accertata, la situazione di gravità; il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non deve prestare attività lavorativa nel periodo in cui viene richiesto il congedo.

Per ricovero a tempo pieno in istituti specializzati si intende:

  1. la permanenza, per tutta la giornata o gran parte di essa, in una struttura adibita ad accoglimento dei portatori di handicap (anche un centro socio-riabilitativo diurno). Il rientro a casa nelle ore serali non esclude il ricovero a tempo pieno.

  2. il ricovero presso una struttura ospedaliera anche se per motivi non legati all’handicap.

  3. il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico

Nel caso di ricovero in struttura ospedaliera il congedo è concesso:

  1. se il richiedente assiste un bambino con grave handicap in tenera età (0-3 anni).

  2. se il soggetto con handicap è ricoverato per motivi diagnostico-terapeutici e necessita di assistenza.

  3. se la presenza del  familiare sia stata richiesta dall’ospedale per effettive necessità terapeutiche

Destinatari del beneficio sono:

  • i genitori, lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato, anche se il loro contratto di lavoro non prevede l’assicurazione per maternità e/o se a loro non spettano i permessi di cui alla legge 104

  • i fratelli e le sorelle (anche adottivi) del soggetto handicappato grave e con lui conviventi, lavoratori dipendenti, in caso di scomparsa o di grave infermità di entrambi i genitori. Anche in questo caso non è necessaria l’assicurazione per maternità e/o il diritto ai permessi della legge 104.

  • il coniuge convivente di disabile con grave handicap accertato (Cost. 158/2007). E’ importante rilevare che il coniuge ha un diritto prioritario rispetto agli altri aventi diritto.

I genitori possono essere naturali, adottivi o affidatari; il beneficio spetta ai genitori in maniera alternativa ma non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavoratore, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età del figlio disabile. Nel caso dei genitori non è richiesta la convivenza con il figlio disabile, ma va dimostrata la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza.

Ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell’intero arco della propria vita lavorativa.
Se un genitore (ad es. la madre) utilizza completamente i due anni di congedo retribuito per assistere il figlio con grave handicap, l’altro genitore (il padre) può fruire dei due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari.

I lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio non hanno diritto al congedo biennale retribuito.
Per quanto riguarda il requisito della convivenza, è da rilevare che nel caso di figlio minorenne, un genitore può usufruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora poiché la continuità ed esclusività dell’assistenza viene presunta.

Nel caso invece di figlio disabile maggiorenne, occorre distinguere:

  • se il figlio maggiorenne e disabile è convivente con il genitore richiedente non incide sul diritto al congedo né la presenza di altro genitore non lavoratore né di altri soggetti in famiglia non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Nel caso di dipendente pubblico invece, l’Istituto previdenziale ha disposto che, quando il figlio maggiorenne disabile è convivente, l’altro genitore non lavoratore deve dimostrare l’incapacità di prestare assistenza.

  • se il figlio maggiorenne e disabile non é convivente con il richiedente, è necessario che ricorra il requisito di continuità dell’assistenza che si esplicita nella sistematicità ed adeguatezza.

Modalità di fruizione del congedo

Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente. Durante la fruizione del congedo biennale da parte di un genitore, l’altro genitore può fruire del congedo parentale o del congedo di maternità.
La prestazione può essere frazionata a giorni interi, a settimane, a mesi.
 
La misura della prestazione

L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione mensile percepita se la mensilità in questione, rapportata ad un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2007, euro 30.002,00).
Dal 2002 il limite annuale é rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT.
Nel 2007 l’INPS ha disposto che, per ogni anno di riferimento e a partire dal 2001, tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quell’anno e che esso va ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. In caso di superamento del tetto complessivo, il valore figurativo della contribuzione e l’importo dell’indennità economica devono essere proporzionalmente ridotti fino a concorrenza con tale limite.

La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei relativi a emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità , premi , ecc. non legati alla presenza.

Se il congedo è fruito per periodi continuativi non superiori a 6 mesi, il lavoratore o la lavoratrice può chiedere un numero di giorni aggiuntivi alle ferie e di pari numero ma non retribuiti né coperti da contribuzione.

Adempimenti e domande

Lavoratori privati

La domanda deve essere inviata o recapitata all’Istituto previdenziale in duplice copia, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’istituto. Una delle due copie deve essere restituita a vista all’interessato con l’attestazione, da parte dell’INPS, dell’avvenuta ricezione, o rimandata a stretto giro di posta se pervenuta con tale mezzo.

 

Lavoratore pubblico

La domanda va presentata all’amministrazione o ente di appartenenza.
Il diritto al congedo straordinario è comunque concesso entro 60 giorni dalla richiesta.
Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova domanda, sempre con le stesse modalità.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione dell’altro genitore di non avere fruito del beneficio e l’impegno a comunicare eventuali modifiche. Va allegata inoltre la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che non sono intervenute variazioni nel riconoscimento del grado di gravità dell’handicap. 
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. 
In ogni caso il lavoratore ha diritto di iniziare il periodo di congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Modalità di corresponsione dell’indennità

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità.

Contribuzione 
La contribuzione è figurativa nel settore privato ed effettiva nel settore pubblico.

 

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