LEGGE 104/92: LEGGE 104: cumulo tra ferie e permessi

LEGGE 104: cumulo tra ferie e permessi

Tra i numerosissimi messaggi che arrivano alla nostra casella di posta elettronica sono tantissimi che ci chiedono di conoscere il nostro parere in merito alla legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese. In via preliminare, occorre distinguere le differenti finalità dei su indicati istituti: in particolare, con riferimento alla normativa relativa alle ferie, è opportuno sottolineare che le stesse costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito. Si ricorda che la disciplina normativa afferente alle ferie stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari. Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992, introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata; appare, quindi, evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”. Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese: tradotto in parole povere, il lavoratore, può richiedere, nello stesso mese, sia le due settimane di ferie che i tre giorni di permesso della L. n. 104/1992 .

 

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