Prolungamento congedo parentale: Messaggio INPS del 16 luglio 2015

Con il messaggio del 16 luglio 2015 n. 4805 l’Inps ha dato dei chiarimenti circa l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni sul prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (contenute nel D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 80).

Quest’ultimo ha ridefinito in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

Quindi se prima era previsto che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di 3 anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. Ora, l’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (novellato dal d.lgs. n.80 del 2015) stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il 12° anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.

Inoltre, dalla nuova normativa si evince che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Perciò, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Inoltre, viene specificato che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).

Quindi, i giorni fruiti fino al 12° anno di vita del bambino (o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento) a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Nel messaggio l’INPS si ricorda tra l’altro anche quali altri benefici (alternativi al congedo ordinario e prolungato), sono previsti per i minori e cioè:

  • tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
  • tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si rammenta che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.

Presentazione nuove domande

In attesa dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda online, è permessa la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.

Viene però chiarito che la domanda cartacea va utilizzata esclusivamente dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale a partire dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio.

Nel momento in cui si procederà all’aggiornamento della procedura online, non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

 

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