Sordocecità: definizione e modalità di accertamento

Lisa_MGZOOMLa  sordocecità è stata definita con la Legge n. 107 del 24 giugno 2010, che all’articolo 2 afferma che sono: “sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.”

In pratica nella definizione di sordocecità, comprendente due gravi limitazioni sensoriali, si riconosce una disabilità specifica unica.

Il successivo articolo 3 della suddetta legge chiarisce che “la condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che dall’accertamento risulta in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni”.

Infatti, ai ciechi totali spetta l’indennità di accompagnamento, ai ciechi parziali spetta l’indennità speciale per i ciechi ventesimisti, mentre alle persone sorde prelinguali è riconosciuta l’indennità di comunicazione (per i sordi divenuti tali in età adulta non spetta l’indennità di comunicazione).

La persona sordocieca è quella che ha ambedue le minorazioni, con una connotazione così grave da poter ottenere entrambe le indennità, ossia quella per cieco e quella per sordo.

La Legge 107 del 2010 prevede che entrambe le indennità (quella per cecità e quella per sordità) siano cumulate ed erogate in maniera unificata.

Inoltre, la stessa Legge 107/2010 prevede anche la possibilità di cumulare le altre provvidenze e cioè le pensioni, oltre che le indennità.

Quindi, il sordocieco percepisce oltre all’indennità di comunicazione e di accompagnamento, la pensione di cieco, parziale o totale, e quella per sordità prelinguale.

L’accertamento della sordocecità

La valutazione della sordocecità viene effettuata dalla Commissione ASL prevista per la Legge 104/1992 e ciò rappresenta una previsione molto inusuale poiché tale Commissione solitamente non è chiamata ad verificare le minorazioni e, quindi, a definire i requisiti sanitari per l’ottenimento delle provvidenze economiche, ma tale Commissione accerta semplicemente l’handicap e non si esprime su altro.

Al contrario, l’accertamento delle minorazioni civili spetta ad una Commissione diversa, costituita ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295.

In ogni caso la Commissione è integrata da specialisti preposti all’accertamento della sordità e della cecità e l’accertamento si dovrebbe concludere in un’unica seduta, senza prevedere revisioni.

Riguardo quest’ultima indicazione il Ministero della Salute (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione) si è espresso con una Circolare del 27 settembre 2004 con cui ha dato indicazione agli Assessorati alla sanità delle Regioni di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporli a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti, cioè sia dell’oculista che dell’otorino audiologo.

 

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