Invalidità civile e accompagnamento per malati oncologici

Ai malati oncologici spetta il riconoscimento dell’invalidità civile. A tal proposito il D.M. del 5/2/1992 prevede tre percentuali di invalidità per la patologia oncologica, ossia:

– per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, l’11%

– per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, il 70%

– per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica, il 100%.

Al fine di ottenere il relativo riconoscimento occorre, una volta appresa la diagnosi, presentare la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità esclusivamente per via telematica; la suddetta domanda deve essere accompagnata dal certificato comprovante la natura delle infermità invalidanti, compilato dal proprio medico curante.

La domanda può essere poi trasmessa personalmente da chi è in possesso del codice Pin, altrimenti  attraverso i patronati e le associazioni di categoria dei disabili (A.N.M.I.C. per gli invalidi civili, U.I.C. per i ciechi civili, E.N.S. per i sordomuti) a ciò autorizzati. Una volta avvenuto l’invio, il sistema telematico rilascerà una ricevuta dell’accettazione della domanda.

Se oltre al riconoscimento dell’invalidità civile (L. 118/1971), si vuole fruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap (L. 104/1992), è consigliabile indicarlo nella stessa domanda in modo tale che la visita sarà unica per entrambe le richieste.

Solitamente, a seguito di presentazione della domanda decorrono circa 30 giorni per essere chiamati a visita. Però, con la Legge n.80 del 2006 (articolo 6) è stato previsto un procedimento più breve per le persone affette da patologie oncologiche. Infatti, in tali casi la visita per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato. Inoltre, gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti.

Qualora non sia possibile il trasporto del malato alla visita medico-legale, può essere richiesta la visita domiciliare, supportata da adeguata certificazione medica che attesti l’impraticabilità del trasporto. La Commissione medica della ASL, nel caso ritenga giustificata la visita domiciliare, si recherà presso il domicilio o nel luogo di cura presso cui è ricoverata la persona malata per sottoporla a visita.

Indennità di accompagnamento per persone affette da patologie oncologiche

Se a causa della patologia oncologica la persona ha problemi di deambulazione o non è più autonoma nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (come l’alimentazione, l’igiene personale, la vestizione) si può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10212 del 27 maggio 2004 ha infatti già stabilito che l’indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che, per effetto della chemioterapia non sono capaci di badare a se stesse.

Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi, inferiori al mese, ossia per il periodo necessario all’effettuazione delle terapie chemioterapiche, in rapporto agli effetti fortemente debilitanti di tale trattamento.

 

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