Invalidità civile e invalidità lavorativa:incompatibilità

L’accertamento per invalidità civile non va confuso con quello per invalidità lavorativa.
L’invalidità civile è riconosciuta indipendentemente dello svolgimento di un attività lavorativa , non richiede il requisito contributivo trattandosi di prestazione assistenziale ma solo il requisito sanitario, ossia la presenza della patologia o menomazione.

L’inabilità lavorativa presuppone una posizione lavorativa ed un minimo di anni di contribuzione oltre una riduzione della capacità di lavoro dovuta alla presenza di patologie o menomazioni.

La persona disabile può avere diversi riconoscimenti per invalidità, ma non sempre essi sono compatibili tra loro.

Invalidità civile e inabilità INPS/INPDAP

Una persona può contemporaneamente avere un riconoscimento per invalidità civile ed uno perinabilità e invalidità lavorativa. In tal caso le prestazioni economiche per invalidità lavorativa sonocumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile solamente per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili. Diversamente da quanto succede per le invalidità per causa di servizio, guerra e INAIL , in tal caso si ha diritto ai due riconoscimenti anche per la stessa causa invalidante. In ogni caso le prestazioni concesse per invalidità civile sono cumulabili solo se si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.

Nell’ipotesi invece in cui l’invalido civile abbia una percentuale tra il 74 ed il 99%, anche se non avrà diritto al cumulo con le prestazioni economiche per invalidità lavorativa, potrà comunque avere l’accertamento e riconoscimento dell’invalidità civile (senza il beneficio economico).

Invalidità civile e invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) , di servizio

Una persona non può essere riconosciuta contemporaneamente invalida civile e invalida per causa di lavoro (INAIL) o di servizio per la stessa patologia. Difatti, nel modello di domanda dell’invalidità civile viene indicato che l’interessato dichiara che la invalidità per la quale si richiede l’accertamento non è dipendente da causa di guerra, lavoro (INAIL) o servizio.

La persona dichiarata invalida ad esempio per causa di guerra o di lavoro(INAIL) o di servizio, può invece essere anche riconosciuta invalida civile solo però se subentra una patologia o una menomazione che non sia collegata o derivante dalle stesse cause che hanno portato al riconoscimento INAIL o per causa di guerra o servizio.

Quindi, vi può essere cumulo tra invalidità civile (solo invalidi al 100%, ciechi civili e sordi civili) e riconoscimento INAIL, per guerra o servizio se le menomazioni non derivano dalla stessa causa o evento, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza .

Gli invalidi civili con percentuale tra il 74 ed il 99% possono avere anch’essi i due riconoscimenti ma senza che si possano cumulare le provvidenze economiche.

E’ stata la legge n.412 del 30.12.1991, art 12, ad abrogare il divieto di cumulo limitatamente agli invalidi civili totali (100%), ai ciechi civili e ai sordomuti, i quali possono dunque cumulare la pensione acquisita per invalidità civile con gli altri trattamenti pensionistici sopra specificati.

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*