La Legge di Stabilità 2014 e l’indennità di accompagnamento

La legge di stabilità 2014 ha tra i numerosi contenuti anche quello relativo all’indennità di accompagnamento.

In particolare sono due i commi che parlano di tale tema e che suscitano preoccupazione:

1) Con effetto dal 1° gennaio 2014, all’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 40.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 70.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”

2. Per i soggetti che, a seguito di istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 1 ovvero già concessa con decorrenza anteriore alla predetta data, se in possesso di redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 40.000 euro, se non coniugati, ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 70.000 euro, non opera, finché permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.

Le disposizioni succitate dispongono in riferimento all’indennità di accompagnamento che è una prestazione economica di tipo indennitario concessa con riferimento alla condizione esistenziale della persona disabile, ossia concessa a persone che non sono in grado deambulare autonomamente o che sono incapaci a svolgere gli atti quotidiani della vita. Proprio perché ha una natura indennitaria non sono richiesti limiti di reddito dell’avente diritto né limiti di età.

Dunque, la prima disposizione ha come novità quella di prevedere un limite di reddito oltre il quale l’indennità di accompagnamento non viene corrisposta per le persone che presentano la relativa domanda dopo il compimento dei 65 anni.

Il reddito è fissato in 40 mila euro lordi l’anno e il limite reddituale riguarda solo il reddito del richiedente, se non coniugato. Nel caso, invece, in cui quest’ultimo sia coniugato, si va a considerare anche il reddito del coniuge; in tal caso il limite reddituale da tenere in considerazione è 70 mila euro lordi l’anno, mentre non vanno considerate le spese deducibili o detraibili sopportate dal richiedente o dal coniuge.

Altro punto preoccupante è quello che recita: “per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti”.

Il Testo sembra affermare che nel calcolo dei redditi (ai fini dei limiti reddituali) debba tenersi conto anche dell’indennità di accompagnamento, ma non se ne ha la certezza.

La seconda disposizione succitata fa riferimento alle persone con più di 65 anni che già percepiscono l’accompagnamento. Per essi, l’indennità percepita costituisce un diritto acquisito con la novità però che la loro indennità non verrà rivalutata annualmente.

Da quanto visto finora, se le disposizioni saranno confermate, verrebbe meno quella che è la natura dell’indennità di accompagnamento, ossia una provvidenza di natura indennitaria volta a far raggiungere l’indipendenza fisica alla persona che non la possiede, a differenza di quelle che hanno natura integratoria della presunta ridotta capacità reddituale della persona disabile.

 

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