Agevolazioni ai Disabili per acquisto auto

Sia le persone disabili che i loro familiari, nel momento in cui acquistano un auto, hanno diritto ad una serie di benefici:

– l’IVA agevolata al 4%: spetta per i veicoli fino a 2000 di cilindrata (se benzina), e per veicoli fino a 2800 di cilindrata (se diesel), sempre che tali veicoli rientrino in una delle seguenti categorie: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette. Tale agevolazione spetta solo una volta ogni 4 anni.

– la detraibilità IRPEF: è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento del veicolo e può essere fatta valere nella denuncia dei redditi. La detrazione spetta solo una volta ogni 4 anni. Sono detraibili anche le spese sostenute per le riparazioni non di ordinaria manutenzione.

– l’esenzione dal pagamento del bollo auto: è un’agevolazione che spetta su una sola auto per volta e per essa va presentata apposita domanda. Come per l’Iva agevolata, sono previsti dei limiti di cilindrata per il veicolo: 2000 cc per auto a benzina e 2800 cc per auto diesel.

– l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: spetta sia in caso di acquisto di un veicolo nuovo, che nel caso di veicolo usato.

Cessione di auto

Nel caso di trasferimento dell’auto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prima che siano decorsi 2 anni dall’acquisto, la legge 296/2006, all’art. 1, comma 36 , stabilisce bisogna restituire i benefici ottenuti.

La disposizione però non trova applicazione per i disabili che, in seguito alle mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti.

Veicoli ammessi ai benefici

Per usufruire dell’Iva agevolata sono previste delle limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel), mentre per le altre agevolazioni è necessario che si tratti di:
– autovetture;
– autoveicoli per trasporto promiscuo;
– autoveicoli per trasporti specifici.

Per i disabili psichici, mentali o motori si può accedere alle agevolazioni anche nel caso si tratti di motocarrozzette a tre ruote e motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici,

Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l’acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l’IVA al 20%.

Aventi diritto

Le agevolazioni spettano sia alle persone con disabilità, che ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico, ossia quando il disabile conviva con i familiari e percepisca un reddito annuo inferiore a euro 2840,51. A tal fine occorre chiarire che non costituiscono reddito le prestazioni assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.

Le modalità per accedere alle agevolazioni e le tipologie stesse di agevolazione variano a seconda del tipo di disabilità: motoria, motoria con grave difficoltà di deambulazione, psichica, sensoriale (non vedenti e sordomuti).

La circolare 46/2001 ha precisato che, nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece la disabilià derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare o da una pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.

I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:

  1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  5. sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
  6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
  7. portiera scorrevole.

Il Ministro dei Trasporti ha confermato che gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali “optionals”, ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.

Per i veicoli adattati alla guida possono invece essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.

Documentazione

Per l’IVA

Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:

  • Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l’ottenimento della stessa; nel caso del disabile “trasportato” tale documento non è richiesto.
  • Certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell’applicazione dell’IVA agevolata.
  • Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

L’IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.

La documentazione necessaria per accedere a quest’ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

 

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