PERMESSI E CONGEDI: I gradi di parentela

Al fine di porre chiarezza sulla questione dei gradi di parentela per poter usufruire dei permessi lavorativi di cui all’art.3 comma 3 della legge 104/92, faccio un riepilogo – semplificandolo – dove è possibile risalire al grado di parentela ed eventualmente al diritto di richiedere permesso lavorativo-

In base al nuovo dettato normativo (L.183/2010), hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi ai sensi della Legge 104/92 il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

 Per maggior chiarezza sui gradi di parentela:

  • PRIMO GRADO genitori, figli;
  • PRIMO GRADO AFFINE suocero/a, nuora, genero
  • SECONDO GRADO nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli;
  • SECONDO GRADO AFFINE cognati
  • TERZO GRADO Zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta;
  • TERZO GRADO AFFINI zii acquisiti, nipoti acquisiti in quanto figli di fratelli/sorelle 
  • Bisogna ricordare che Il grado di affinità è lo stesso del grado di parentela che lega il soggetto (parente di uno dei coniugi) al coniuge stesso.
  • I coniugi sono legati da rapporto di coniugio che è uno status a sestantenon rientrando di per se né tra la parentela né tra l’affinità.

Pertanto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, viene riconosciuto al lavoratore dipendente pubblico o privato per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado (in precedenza era stabilito entro il terzo grado).

Condizione essenziale resta che la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata a tempo pieno e che abbia una situazione di handicap grave.

Estensione a parenti o affini entro il 3° grado – i casi
Sono poi previste tre condizioni per poter estendere il diritto alla fruizione dei permessi ai familiari o parenti entro il 3° grado, queste sono che il coniuge o i genitori della persona da assistere:

  • abbiano compiuto i 65 anni di età;
  • che siano affetti da patologie invalidanti*
  • che siano deceduti o mancanti

Il diritto ad assistere si estende sino al terzo grado di parentela solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Questa possibilità è estesa anche qualora uno solo dei due soggetti (genitori o coniuge) si trovi nelle condizioni sopra elencate.

  

*Patologie invalidanti
La circolare inps per definire le patologie invalidanti si rifà al testo del
 Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che vengono così indicate:

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
 

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