Decreto Rilancio: novità anche per gli invalidi

Il decreto Rilancio approvato dal Governo contempla una serie di misure destinate alle persone invalide quali il rinnovo dell’aumento dei permessi della Legge 104, il congedo COVID per i lavoratori e l’aumento dei fondi sul Dopo di Noi e non autosufficienza.

AUMENTO DEI PERMESSI LEGGE 104

L’art 76 del decreto conferma anche per i mesi di maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (legge 104/1992, art 33) già previsto dal decreto “Cura Italia”.

Per cui per i mesi di maggio e giugno sono previsti 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo (come per il periodo marzo/aprile) a chi assiste un familiare con disabilità grave certificata o al lavoratore disabile grave. Tali 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 giorni per maggio, e 3 per giugno) per un totale di 18 giorni lavorativi di permesso.

Si ricorda che in merito sia l’Inps che il Ministero della pubblica amministrazione sono intervenuti con delle precisazioni.

Una prima precisazione riguarda il fatto che i permessi competono sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, sia ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave che allo stesso lavoratore disabile che ne disponga per sé stesso.

Inoltre, i permessi legge 104 sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare. Ne deriva che se un familiare usufruisce ad esempio dei permessi per due persone con disabilità, avrà diritto a richiedere 12 giorni aggiuntivi più altri 12 (per un totale di 24 giorni per maggio/giugno), oltre i tre giorni di permessi ordinario per entrambe per persone da assistere (6 giorni per maggio e 6 giorni per giugno per un totale di 12 giorni).

Altra precisazione riguarda il fatto che per fruire dei permessi aggiuntivi non occorre presentare una nuova richiesta se già si gode dei tre giorni ordinari; basta in tal caso mettersi d’accordo con il datore di lavoro o con l’amministrazione da cui si dipende.

Ulteriore precisazione riguarda il caso del lavoratore che si trova in cassa integrazione a zero ore; in tal caso  i permessi non spettano. Mentre se si trova in cassa integrazione parziale, il numero di permessi vanno riparametrati.

Importante poi ricordare che i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (quindi con i 15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%), inoltre i giorni di permesso aggiuntivi spettano anche se l’altro genitore o l’altro familiare non lavora.

Altro chiarimento riguarda la frazionabilità dei permessi: i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore solo per i dipendenti privati (INPS), mentre non possono essere frazionati per i dipendenti pubblici.

Inoltre, i permessi legge 104 sono compatibili con lo svolgimento del lavoro agile (solo in ambito privato).

Infine, è stato chiarito che come i permessi ordinari, anche quelli aggiuntivi sono totalmente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

CONGEDI PARENTALI COVID 19

Il precedente decreto Cura Italia aveva previsto 15 giorni di Congedo per i genitori lavoratori (sia del settore privato che pubblico) di figli con età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito al 50%.

Il nuovo decreto Rilancio all’art 75 aumenta il periodo del congedo a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020. In pratica, ne deriva che chi non ne ha ancora fruito può contare su 30 giorni di congedo, mentre chi ha già utilizzato i 15 giorni precedenti può usufruire dei 15 rimanenti.

Rimane l’impossibilità di godere del congedo se l’altro genitore non lavora oppure è in cassa integrazione, mentre il congedo è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di smart working.

A proposito di Congedi l’Inps ha chiarito che è possibile cumulare nello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del d.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Inoltre, ha precisato che tali differenti benefici possono essere usati contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (per cui ad esempio un genitore può fruire del congedo COVID-19, mentre l’altro del congedo straordinario).

Inoltre, per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, in alternativa al congedo Covid 19 viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

Una forma simile di bonus che può arrivare fino a € 2000 è riservata anche a buona parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Tali bonus sono però incompatibili con il Reddito di emergenza.

BONUS BABY SITTER

Il bonus babysitter può essere utilizzato in alternativa al congedo COVID e viene riconosciuto fino a 1.200 euro, precisando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (è incompatibile col bonus nido). Tale bonus viene invece aumentato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario.

QUARANTENA E MALATTIA

L’art. 77 estende dal 30 aprile al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art 3, comma 3, L. 104/92), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non è dato sapere quali siano le autorità competenti) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

CUMULABILITA’ BONUS AUTONOMI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’Art. 78 del decreto Rilancio sana, in parte , un problema sollevato da molti. In pratica, si ritiene compatibile il “bonus 600 euro” con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984), così come peraltro richiesto dalle varie associazioni delle persone con disabilità.

AUMENTO DEI FONDI

L’art 111 del decreto Rilancio ha previsto l’aumento del Fondo per le non autosufficienze (FNA), di 90 milioni per il 2020,  e del Fondo per il cosiddetto Dopo di noi (legge 112/2016), di 20 milioni. In entrambi i casi gli aumenti sono però diretti a specifiche finalità che il decreto chiarisce con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni.

Il decreto Rilancio istituisce inoltre un nuovo fondo chiamato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, con dotazione fino a 40 milioni nel 2020.

PROROGA PIANI TERAPEUTICI

L’art 10 del Decreto Rilancio prevede che i vari piani terapeutici per persone con disabilità che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati,  per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a domicilio vengano prorogati per ulteriori 90 giorni.

REDDITO DI EMERGENZA

L’art 87 del decreto Rilancio istituisce il Reddito di Emergenza (Rem), erogato dall’INPS in due quote ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. Si precisa che la misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità.

Il Reddito di emergenza è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’assegno di invalidità legge 222/84).

Le altre condizioni per ottenere il Rem sono:

  • la residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • reddito familiare inferiore al Rem spettante
  • patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro; quest’ultima cifra è accresciuta di 5000 nel caso nel nucleo vi sia una persona con disabilità grave o non autosufficienza. L’ISEE deve comunque essere inferiore a 15.000 euro.

Ulteriormente, oltre a tutte queste condizioni, nel mese di aprile non si deve superare una certa soglia di reddito estremamente bassa. Il meccanismo, o meglio il parametro per calcolare la soglia di questo “reddito” è simile a quello previsto dal Reddito di cittadinanza ed è lo stesso che occorre per calcolare l’importo del Reddito emergenza (che va da 400 a 880 euro).

La base del Reddito di emergenza è 400 euro. Va moltiplicata per 1 per il primo componente del nucleo familiare, indicatore che è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2. o 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE. Sembra di capire dal testo che nel caso in cui nel nucleo vi sia una persona con disabilità grave il reddito di emergenza può superare anche le 800 euro (400 x2,1=840).

Per ottenere un Reddito di emergenza di 840 euro occorre che nel nucleo vi sia almeno un adulto con tre minori e un disabile grave o un non autosufficiente, oltre a tutte le altre condizioni (ISEE, patrimonio , reddito di aprile basso e le altre incompatibilità).

Il Reddito di emergenza (Rem) deve essere richiesto all’INPS entro il mese di giugno ed è pari a due mensilità

 

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