CONTRIBUTO ASL PER ADATTARE L’AUTO ALLA GUIDA O AL TRASPORTO

Il contributo viene concesso ai titolari di patenti di guida A, B e C speciali per modifiche agli strumenti di guida nella misura del 20% delle spese sostenute, attestate da relativa fattura. Il contributo, però, non è più solamente riservato ai titolari di patente ma riguarda anche l’adattamento dell’auto per poter trasportare il disabile (L. 104/1992 art. 27).

Qualsiasi modifica deve essere rispondente alle prescrizioni riportate sulla patente; inoltre gli adattamenti devono sempre risultare sulla Carta di Circolazione.

 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

  • I titolari di patente speciale presentando domanda all’ASL di residenza con allegato:
  1. fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medico locale dell’ASL
  2. fotocopia della patente speciale(per verifica della prescrizione);
  3. fotocopia della Carta di Circolazione(per verifica degli adattamenti eseguiti);
  4. fotocopia della fattura relativa alla spesa sostenuta(è bene portare anche l’originale per l’annotazione del contributo erogato). (*)

Se l’adattamento è un dispositivo di serie o è già installato nel mezzo (es. cambio automatico, servosterzo, ecc.), il costo di questo dispositivo deve essere indicato a parte nella fattura.

Pertanto è indispensabile verificare che tale precisazione avvenga all’atto del rilascio della fattura. Il cambio automatico non è una modifica vera e propria, ma è consuetudine che, se prescritto dalla Commissione provinciale per le patenti speciali, debba considerarsi un adattamento alla guida. La conferma di ciò la si trova nella normativa fiscale che è ben più rigida della legislazione assistenziale.

  • Coloro che abbiano apportato modifiche all’auto per il trasporto del disabile presentando domanda all’ASL di residenza con allegato:
  1. fotocopia della Carta di Circolazione(per verifica degli adattamenti eseguiti);
  2. fotocopia della fattura relativa alla spesa sostenuta(è bene portare anche l’originale per l’annotazione del contributo erogato). (*)

Va ricordato che l’auto deve essere intestata al disabile o se questi è fiscalmente a carico di un familiare deve essere intestata al familiare stesso.

(*) Alcune Aziende Sanitarie richiedono, illegittimamente, l’originale della fattura; questa richiesta va rifiutata. Infatti, senza l’originale non è possibile richiedere la detrazione fiscale sulla parte di spesa non coperta dal contributo in sede di denuncia dei redditi.

Correttamente altre Aziende Sanitarie, richiedono la fotocopia della fattura e sulla fattura originale appongono un timbro in cui si precisa che su quelle spese si è erogato il contributo indicato.

TIPOLOGIA DEGLI ADATTAMENTI

(che devono sempre risultare sulla carta di circolazione)

Per i titolari di patenti di guida A, B e C speciali, gli adattamenti sono indicati dalla Commissione medica locale dell’ASSL.

Per i disabili trasportati la tipologia degli adattamenti rientra tra i seguenti:

  • pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico);
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo.
 

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