Anche figlio non convivente può avere diritto al congedo straordinario

Con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, l’Inps ha recepito la sentenza n. 232/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001: “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Cosa prevede la normativa sul congedo straordinario (D.lgs 151/2018)

Il congedo straordinario è un periodo retribuito di assenza dal lavoro (due anni), accordato al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave (Legge 104, art.3, comma 3).

Esso spetta solo ad alcuni familiari e secondo un ordine di priorità vincolante:

  1. coniuge convivente e componenti dell’unione civile conviventi;
  2. padre o madreanche adottivi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
  3. figli conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori;
  4. fratelli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli;
  5. parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.

Pertanto, come ho indicato nel prospetto di cui sopra, ai fini del diritto al congedo retribuito è  assolutamente necessario il requisito della convivenza.

La novità della sentenza n. 232/18 consiste nell’avere dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui non prevede il diritto a fruire del congedo straordinario al figlio anche se non convivente.

Istruzioni operative circolare Inps

L’Inps nella circolare del 5 aprile ha posto in evidenza che il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell’operatore della Struttura territoriale competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

 

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