Pignoramento della pensione di invalidità

Quando si parla di pignoramento delle pensioni di invaliditàoccorre fare una distinzione tra invalidità civile e invalidità ordinaria.

L’invalidità civile dà diritto a prestazioni economiche “assistenziali”, indipendentemente dal versamento di contributi lavorativi; occorre però la presenza del requisito sanitario, ossia che la persona abbia patologie tali da procurargli difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione ed il requisito reddituale, ossia che l’interessato non superi determinate soglie di reddito, ed in alcuni casi anche il requisito dell’età.

L’invalidità ordinaria, al contrario, dà diritto a prestazioni economiche solo in presenza di contribuzione; si tratta in pratica di prestazioni “previdenziali” concessi a favore dei lavoratori che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa; quindi occorre, ai fini della pensione, sia il requisito sanitario che quello contributivo.

Pignoramento pensione di invalidità o inabilità ordinaria

Se si percepisce una pensione di invalidità o inabilità ordinaria è possibile subire un pignoramento per cartelle esattoriali o comunque per debiti non pagati. Ciò perché la pensione di invalidità ordinaria è appunto una prestazione previdenziale, calcolata sulla base dei contributi versati, al pari della pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, la pensione ai superstiti.

Vi sono però dei limiti al pignoramento della pensione! Secondo l’art. 545 c.p.c. le somme dovute a titolo di pensione o indennità assimilabili (come la pensione di inabilità ordinaria) non possono essere pignorate sino all’ammontare corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale, ossia a 672,10 euro mensili (importo valevole per l’anno 2017, perché corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale, pari al momento a 448,07 euro mensili). Solo l’eccedenza di 672,10 può essere pignorata nei limiti previsti dalla legge:

  • nella misura di 1/5 nella generalità dei casi;
  • nella misura di 1/10 per i crediti dovuti all’agente della riscossione.

Quindi, se ad esempio il pensionato percepisce dall’Inps una pensione di inabilità ordinaria pari a 790 euro mensili, può essere pignorato solo 1/5 dell’eccedenza rispetto a 790 euro, ossia 1/5 di 117,90 che sono € 23,58 mensili. Invece, qualora proceda al pignoramento l’agente di riscossione, può essere pignorato solo 1/10 dell’eccedenza, ossia euro 11,79 mensili.

Pignoramento assegno o pensione di inabilità civile

Se il pensionato possiede invece una pensione di invalidità civile (assegno mensile, pensione di inabilità, accompagnamento…) che, come detto prima, non è fondata su contributi versati ma spetta al solo titolo della minorazione, non può essere mai pignorata. Infatti, il codice civile stabilisce che il pignoramento è escluso per tutte le prestazioni assistenziali poiché esse sono dirette a garantire il minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.

 

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