Il lavoratore disabile non può essere licenziato, se non dalla Commissione medica

La Corte di cassazione, ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile palermitano, licenziato dalla sua azienda per aggravamento e inidoneità. Ad accertare le sue condizioni di salute, era stato il medico competente. Ma “la legge prevede che questo compito spetti solo alla Commissione medica integrata”.

Veniamo al caso specifico: un lavoratore palermitano con disabilità, era stato licenziato dalla fondazione Auxilium, a seguito di un accertamento del medico competente, che lo aveva definito non più idoneo alle sue mansioni di addetto ai servizi generali. Il lavoratore aveva quindi fatto ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento, ma nei primi due gradi i giudici avevano respinto la sua richiesta, ritenendo “irrilevante” che la formulazione del giudizio di inidoneità fosse stata effettuata da un medico competente anziché dalla Commissione.

La Cassazione ha ora rinviato la causa al giudice di secondo grado, ricordando che “il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione di lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata” verifichi “la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria”.

La Corte rammenta quindi che la risoluzione del rapporto di lavoro della persona con disabilità, in base alla legge 104/92, può essere disposta solo “previo accertamento, da parte della Commissione, della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile”. Accertamento che non spetta al datore di lavoro, né il medico competente.

Precisa la Commissione che la stessa legge 68/99 prevede, all’articolo 10, la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute: nel comma 3 si legge infatti che “nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute”. Ed è proprio questo che ha fatto, nel caso in questione, il lavoratore palermitano, chiedendo un accertamento medico. Può accadere anche, che sia il datore di lavoro a richiedere “che vengano accertate le condizioni di salute del disabile, per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda”. La normativa prevede però con chiarezza che tali accertamenti siano effettuati “dalla commissione di cui alla legge 104/92” e che il rapporto di lavoro possa essere risolto “nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda”.

 

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