Parcheggio Invalidi: sostare in uno spazio riservato è reato penale

La Cassazione con sentenza n. 17794 del 2017 ha stabilito che parcheggiare nello spazio per i portatori di handicap costituisce un reato penale.

Dunque, da ora sostare nello spazio riservato al parcheggio disabili non è più solo una un’infrazione al codice della strada cui segue una multa, ma un vero e proprio reato penale che può costare una condanna e un risarcimento del danno.

Nello specifico è stato rigettato il ricorso presentato dall’imputato che aveva occupato un parcheggio assegnato nominativamente impedendo in tal modo all’interessata, affetta da gravi patologie, di parcheggiare la propria auto nello spazio appositamente riservatole. La rimozione del veicolo dell’imputato avveniva solo dopo molte ore ad opera della polizia municipale, più volte allertata. A nulla sono valse le giustificazioni addotte dallo stesso circa l’uso dell’auto da parte di altre persone, in particolare della nuora.

L’imputato è stato quindi ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 del codice penale, ossia di violenza privata, per aver parcheggiato la propria autovettura in una spazio riservato a una disabile con gravi problemi fisici, impedendo allo stesso di poter sostare nell’ spazio a lui appositamente riservato.

Si legge, altresì, nel provvedimento che se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al parcheggio disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione al codice della strada, ossia la violazione dell’art. 158 comma 2 CDS, che punisce, mediante sanzione amministrativa, colui che parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.

Poiché, al contrario, nel caso in esame si tratta di uno spazio espressamente riservato ad una determinata persona, con problemi di salute, alla violazione della norma sulla circolazione stradale va ad aggiungersi anche l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato.

Inoltre, della violenza privata, per i giudici vi è anche l’elemento soggettivo: infatti si ritiene che l’imputato abbia agito con la piena consapevolezza di ciò stava facendo non avendo affatto affermato in giudizio di non aver notato la segnaletica orizzontale e verticale che indicava lo spazio come riservato a un singolo utente e per di più diversamente abile.

Senza contare poi che il parcheggio non era neppure avvenuto per pochi minuti (circostanza che avrebbe consentito di dubitare della sua volontà) ma per molte ore, impedendo alla persona disabile di parcheggiare nel suo spazio per un’intera giornata.

La Corte oltre ad aver rigettato il ricorso, ha anche condannato il ricorrente al risarcimento del danno quantificato in 5mila euro e al pagamento delle spese processuali.

 

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