Invalidi civili – Incompatibilità dell’indennità di frequenza

Hanno diritto all’indennità si frequenza gli invalidi civili, minorenni (fino, e non oltre,  ai 18 anni di età).
L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con:

l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (Legge  289/90, art. 3)

l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (Legge  289/90, art. 3)

la indennità speciale prevista per i ciechi civili parziali (Legge  289/90, art. 3)

l’indennità di comunicazione per i sordomuti (Legge 289/90, art. 3)

qualsiasi forma di ricovero (art. 3, Legge 289/90)

Incumulabilità con l’indennità di frequenza
Per quanto riguarda la cumulabilità, fra di loro, delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, il principio che emerge dalla legislazione vigente è quello della ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge.
Infatti, l’art. 3 della Legge 289/90, preclude espressamente, anche in caso di pluriminorazioni,  la concessione dell’indennità di frequenza, per coloro che sono titolari d’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, indennità speciale per ciechi civili parziali e, infine, con l’indennità di comunicazione concessa ai sordi civili.
Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili:
Nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: infatti è data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Facoltà di opzione
La facoltà di opzione deve essere esercitata appena l’interessato riceve la notifica del verbale della commissione sanitaria che ha riconosciuto l’invalidità civile.
In tal senso l’art. 4 del D.M. 553/1992 specifica che l’interessato è tenuto a comunicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento l’eventuale concessione in suo favore di trattamenti incompatibili.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione della indennità di frequenza, l’interessato ha, sempre, l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che ha concesso l’altro beneficio economico incompatibile.

Solo nel caso di pluriminorazioni, l’indennità di frequenza è cumulabile con:

  • la pensione per i ciechi parziali

(Per quanto riguarda, invece, l’indennità speciale concessa ai ciechi parziali, resta sempre salva la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole).

NOTE
Approfondimenti sulla compatibilità
L’art. 3 della Legge 289/90, specifica chiaramente le incompatibilità dell’indennità di  frequenza con le seguenti prestazioni:

Art. 3. Incompatibilità
1. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Regime previgente sulla concessione dell’indennità di frequenza
L’indennità mensile di frequenza era stata introdotta con la Legge 118/71, a seguito della quale si ritenne che fosse cumulabile con l’indennità di accompagnamento.
Proprio per evitare tale errore d’interpretazione, l’indennità di frequenza venne abolita con la Legge 508/88, ma in questo modo gli invalidi minorenni non deambulanti potevano conseguire solo l’accompagnamento, ovviamente se in presenza dei relativi requisiti di invalidità.
Tale effetto fuorviante, venne modificato: con Sentenza della Corte Costituzionale del 18/03/1992, n. 106, venne dichiarata parzialmente illegittima la norma abrogativa.
A seguito di tale pronuncia, venne emanata la Legge 289/90 che ha istituito l’indennità mensile di frequenza, disciplinando tale provvidenza in modo sicuramente più chiaro e puntuale che in passato, stabilendo esplicitamente che l’indennità non è concessa ai minori che beneficiano:

  • dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili
  • indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
  • della indennità di comunicazione in favore dei sordi civili
  • speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali

Come sopra precisato resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

 

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