Permessi legge 104: maggiore flessibilità nell’uso da parte del lavoratore

Il lavoratore può usare i permessi Legge 104 con maggiore flessibilità.

Con sentenza della Cassazione, sezione penale, n. 54712 del 23 dicembre 2016 è stato sancito un principio importante: “il lavoratore che gode dei permessi mensili ai sensi dell’art 33 della legge 104/92 per assistere un familiare con handicap ha tutto il diritto di programmare al meglio l’assistenza in modo da potersi ritagliare uno spazio per provvedere alle proprie esigenze personali”.

Si tratta di una sentenza innovativa in quanto si discosta nettamente dall’orientamento prevalente secondo il quale invece il comportamento del lavoratore che, con riguardo ai permessi di cui alla L. n. 104/1992, li utilizza anche solo parzialmente non per prestare assistenza, ma per dedicarsi ad altre attività, comporta conseguenze sul piano civile quale ad esempio la possibilità di essere licenziato per giusta causa, nonché sul piano penale, potendo rispondere del reato di truffa ai danni dell’Inps.

Nello specifico caso affrontato nella sentenza in commento, gli Ermellini convalidano la condanna per truffa nei confronti di una lavoratrice che aveva utilizzato i permessi ex art. 33 Legge n. 104/92 per recarsi all’estero e quindi in viaggio di piacere. Tuttavia i giudici, in questa singolare sentenza ritengono che i permessi lavorativi di cui alla legge n. 104/1992, si prestano ad una duplice lettura:

 -i permessi spettano al fine di consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza al portatore di handicap con maggiore continuità;

-vengono concessi per permettere al lavoratore, che con dedizione offre tutto il suo tempo al familiare con handicap, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere anche ai propri bisogni ed esigenze personali e quindi conciliare l’assistenza con il lavoro e le proprie necessità familiari.

Quindi appare chiaro che il lavoratore che assiste il familiare disabile non può assolutamente usare tali giorni come se fossero giorni di ferie, ossia senza prestare alcuna assistenza alla persona handicappata, ma può invece prestarla nell’arco della giornata in modo flessibile, ossia senza essere obbligato a prestare assistenza nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa.

La stessa normativa sui permessi retribuiti non dispone nulla circa le modalità di fruizione di tali permessi, ragion per cui ne deriva che i permessi di cui alla legge 104 vanno semplicemente usati con buon senso e ragionevolezza!

Non permettere alcuna flessibilità nell’uso dei permessi porterebbe a sanzionare, senza alcuna distinzione, il lavoratore che ne usufruisce in modo corretto ritagliandosi un po’ di tempo per sé dopo una giornata di assistenza, e il lavoratore che invece li usa in modo scorretto, ossia per andare ad esempio in vacanza.

L’orientamento della recente sentenza della Cassazione, in netto contrasto con l’orientamento prevalente, fornisce ai lavoratori onesti, che non abusano dei permessi ma prestano l’assistenza osservando la flessibilità di cui sopra, maggiori margini di tutela di fronte ad eventuali licenziamenti, potendo essi legittimamente contestare gli addebiti mossi a loro carico sostenendo che la propria condotta sia legittima.

Pertanto, in sintesi il principio di diritto dettato dalla Corte è il seguente: “Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 L 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto il permesso di poter usufruire di quei giorni di permesso retribuiti, li utilizza per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando quindi alcuna assistenza”.

 

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