Revoca invalidità da parte dell’INPS dopo la sentenza del giudice

Revoca dell’invalidità da parte dell’Inps dopo la sentenza del giudice. Può accadere che dopo pochi mesi dal riconoscimento in giudizio delle prestazioni economiche per invalidità civile, l’Inps convochi nuovamente a visita l’invalido revocandogli la prestazione che gli era stata appena concessa.

Infatti, l’Istituto previdenziale attraverso le verifiche straordinarie può decidere in qualsiasi momento di chiamare a visita l’invalido, anche se questi ha ottenuto da poco un decreto di omologa favorevole o una sentenza favorevole a seguito di giudizio di opposizione e quindi mettere in discussione quanto riconosciuto giudizialmente, ossia revocare l’invalidità.

A tutela di tali situazioni sono intervenute due importanti sentenze della Corte di Cassazione che hanno sancito in sintesi che “la situazione già accertata in un precedente procedimento giudiziario non può formare oggetto di una valutazione diversa quando persistano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Ragion per cui, nel momento in cui viene in questione la legittimità della revoca amministrativa della pensione da parte dell’Inps, va operato il necessario confronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di revoca e ciò al fine di  appurare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute dell’invalido o in ogni caso un recupero della capacità di guadagno del medesimo”.

 

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