Cassazione: quale reddito considerare per la pensione di inabilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 21529 del 25 ottobre 2016, è intervenuta sulla questione del reddito da considerare ai fini della concessione della pensione di invalidità civile.

Nel caso in esame all’interessato era stata negata la concessione della pensione di inabilità civile poiché i suoi redditi, al lordo delle deduzioni previste dall’art. 10 del TUIR, superavano i limiti previsti per poter accedere al beneficio in oggetto.

La questione era allora quella di capire se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d’ invalidità civile sia quello lordo (comprensivo degli oneri deducibili) oppure il reddito “imponibile” ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).

Secondo il collegio deve essere preferita la seconda soluzione (reddito imponibile ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili) e ciò poiché nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale deve essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione economica. In tale sistema, è infatti lo stesso legislatore che all’ art. 26 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. Inoltre il sistema assistenziale assolve appunto ad una funzione di sostegno di fronte a situazioni di bisogno e ciò impone di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile ha effettiva disponibilità.

Inoltre, vi è da dire che quando il legislatore ha inteso includere nel calcolo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto ad esempio con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, dove alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile).

In definitiva, la Corte ha quindi ritenuto che il limite di reddito per ottenere il diritto alla pensione di inabilità civile, (art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118) deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR.

 

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