Legge 104/92: Acquisto auto con IVA agevolata

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Acquisto Auto con IVA agevolata

Cos’è
Questa agevolazione prevede la possibilità di acquistare un veicolo con IVA agevolata (4% anziché al 21%).

Destinatari
L’IVA agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile, dal familiare o da altra persona a cui egli sia fiscalmente a carico8.
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione i veicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, associazioni, enti pubblici o privati.

Per quali veicoli
– autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina
– autovetture aventi cilindrata fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel nuove o usate.
– motocarrozzette
– motoveicoli per trasporto promiscuo
– autovetture
– autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico

Sono esclusi pertanto gli autocaravan.

Gli obblighi del concessionario
L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve:
: : emettere fattura con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
: : comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa
del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.

N.B. Il concessionario nella fattura deve indicare separatamente le spese per l’acquisto del veicolo e quelle degli eventuali adattamenti, questa distinzione è necessaria per accedere ai contributi regionali previsti per l’adattamento dei veicoli (persone disabili trasportate) o a quelli relativi al rimborso delle spese per gli adattamenti alla guida ottenibili tramite le ASL (persone disabili con patente di guida).

Documentazione da presentare al venditore

Per i guidatori disabili con patente A-B-C speciale:
– fotocopia della patente speciale
– fotocopia del certificato di invalidità o di handicap.
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
– verbale della commissione medica attestante la tipologia degli adattamenti richiesti (questo documento deve essere consegnto al concessionario affinchè faccia eseguire le modifiche necessarie).

Per i disabili trasportati con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputato:
– fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità (legge 104 art.3 comma 3).
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
– atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui il veicolo venga intestato ad un familiare .

Per i disabili trasportati senza grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputato:
(si ricorda che per accedere ai benefici fiscali queste persone devono provvedere obbligatoriamente a dotare il veicolo di uno degli adattamenti previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti)
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
– certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
– atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

N.B. Ricordiamo che gli adattamenti ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone disabili non sono prescritti da una commissione medica, come invece accade per le persone disabili con patente B speciale, ma sono di libera scelta della persona stessa. Bisogna quindi valutare l’utilità funzionale di tali adattamenti, anche in prospettiva futura, e i costi degli stessi in rapporto all’eventuale beneficio fiscale.

Per i disabili trasportati mentali o psichici:
Anche per queste persone non esiste l’obbligo di adattamento del veicolo, tuttavia i benefici fiscali sono strettamente vincolati alla certificazione di handicap in situazione di gravità e al contemporaneo possesso del certificato di invalidità al 100% con diritto all’accompagnamento.
– certificazione attestante l’invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992. 
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata. 
– atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

N.B. Anche per queste persone non esiste l’obbligo di adattamento del veicolo, tuttavia i benefici fiscali sono strettamente vincolati alla certificazione di handicap in situazione di gravità e al contemporaneo possesso del certificato di invalidità al 100% con diritto all’accompagnamento.

Per i disabili trasportati sensoriali:
Per queste categorie di persone non sono previste le agevolazioni fiscali riguardo ai motoveicoli e non è previsto eventuale obbligo di adattamento del veicolo. Sono ammessi ai benefici fiscali i ciechi totali e parziali e gli ipovedenti gravi (residuo visivo non superiore a 1/10) e le persone in situazione di sordomutismo. Sono esclusi invece gli ipovedenti medio-gravi e lievi.
– certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti. 
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata. 
– atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo. 

 

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