ESENZIONE IPT PER ACQUISTO AUTO: ecco chi ne ha diritto

In questo post vorrei parlare della legge che prevede l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per l’acquisto dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L’esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico, anche nel caso in cui il veicolo sia cointestato – oltre che al disabile, o al soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico – anche ad un altro soggetto. Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo: è possibile ottenere l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono previste tre tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti: Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l’adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell’adattamento tecnico o del cambio automatico;
  • Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:

a)lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,

b)l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido.

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione: Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
  1. a) lo stato di handicap o di invalidità,
  2. b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione,
  3. c) la situazione di accertata gravità,
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

 

3) Disabilità mentale o psichica: Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento delle indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati che riconoscono:
  1. a) lo stato di handicap o di invalidità,
  2. b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
  3. c) la situazione di accertata gravità,
  4. d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento;

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

 

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