Permessi retribuiti per lavoratori, donatori di sangue e di midollo osseo

leleggepertuttiI lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il sangue (o emocomponenti) hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, al fine di ripristinare le energie fisiche, conservando la normale retribuzione.

Il periodo di riposo ha la durata di 24 ore che decorrono da quando il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico. La retribuzione invece copre solo le ore di lavoro effettivamente non prestate.

La frequenza delle donazioni è stabilita dagli organismi che provvedono alla raccolta del sangue.

Il lavoratore ha diritto all’accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo di assenza.

Il lavoratore per poter fruire dei permessi retribuiti deve:

  • Cedere una quantità di sangue minima pari ad almeno 250 grammi;
  • Effettuare la donazione presso un centro autorizzato dal Ministero della Sanità (centro di raccolta fisso o mobile, centro trasfusionale o centro di produzione di emoderivati);
  • Consegnare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la cessione gratuita del sangue, indicando le ore di permesso e la retribuzione percepita.

Alla dichiarazione va poi allegato il certificato rilasciato dal medico che ha eseguito il prelievo e che deve attestare:

  • I dati anagrafici del donatore;
  • Il quantitativo di sangue prelevato;
  • La gratuità della donazione, il giorno e l’ora del prelievo;
  • Gli estremi dell’autorizzazione del ministero della sanità.

La retribuzione è a carico dell’Inps e viene corrisposta mediante il meccanismo dell’anticipazione da parte del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento degli atti preliminari alla donazione, per la donazione stessa e per i giorni successivi di convalescenza. Va precisato che la donazione che consiste nell’offerta volontaria del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano donatori midollo osseo oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori, può essere effettuata una sola volta nella vita.

Per lo stesso periodo i lavoratori hanno diritto ad una speciale indennità per le assenze (giornaliere e/o orarie). Tale indennità è erogata per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che successivamente sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore. L’indennità inoltre spetta per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’Inps. Il datore di lavoro deve però farsi consegnare dal lavoratore una certificazione sanitaria rilasciata su carta intestata della struttura ospedaliera o del centro trasfusionale autorizzato che ha reso le prestazioni sanitarie. Dalla certificazione deve risultare:

  • I dati anagrafici del lavoratore e l’iscrizione nel Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
  • Le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari alla donazione;
  • Le giornate di degenza occorrenti per il prelievo di midollo osseo;
  • Le giornate di convalescenza successive al prelievo effettivamente fruite.

Il lavoratore ha diritto all’accreditamento dei contributi figurativi relativi alle ore e ai giorni di permesso.

 

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