Indennità di accompagnamento: le incompatibilità

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L‘indennità di accompagnamento è una prestazione concessa, indipendentemente dal reddito, al fine di garantire il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica al beneficiario.

L’indennità è incompatibile con:

– analoghe indennità elargite per causa di guerra(si pensi alla “indennità di assistenza e di accompagnamento”, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I° categoria). E’ comunque data la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

– analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio. E’ data anche in tal caso la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

– indennità di frequenza (art. 3, Legge 289/90)

– ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971). S’intende qui il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione al fine di ottenere un migliore trattamento. Al contrario, il ricovero in day hospital non è causa di incompatibilità, così come non lo è il periodo di detenzione, nel quale non viene meno l’esigenza di assistenza.

Scelta per il trattamento economico più favorevole

Nel caso di incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento e le altre provvidenze economiche, si può comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Questa facoltà di scelta deve però essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili.

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di indennità di accompagnamento con la sentenza n. 2270 del 02/02/2007, in cui ha chiarito che il ricovero in un ospedale pubblico non è la stessa cosa del ricovero gratuito in istituto, cui fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che sancisce l’incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento ed il ricovero gratuito dell’invalido in istituto.

Dunque, l’accompagnamento spetta all’invalido civile anche durante il ricovero in ospedale, sempre che si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa(art. 1, Legge 508/1988), quando la persona abbia una residua capacità di lavoro.

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

pensione per gli invalidi civili;

le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);

le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.

In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, occorre chiarire:

-se l’interessato è stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verrà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con la conseguente possibilità di cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti.

Così, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può essere riconosciuta invalida civile solo nel momento in cui subentri una minorazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile.

L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, deve quindi essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità.

Dunque, in caso di pluriminorazioni, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione ciechi assoluti;
  • indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti ( 2, Legge 429/1991);
  • pensione ciechi parziali;
  • indennità speciale ciechi parziali;
  • pensione sordomuti;
  • indennità di comunicazione sordomuti.

Articolo Pubblicato dal blog sul quindicinale “La Gazzetta del Medio Campidano” in data 15 febbraio 2015.

 

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