IO, MALATO ONCOLOGICO: quali agevolazioni?

In caso di disabilità oncologica la legge prevede una serie di tutele, agevolazioni e aiuti volti a sostenere la persona malata e la sua famiglia.

Il malato oncologico, a seconda della condizione di gravità, può avere diritto al riconoscimento dello stato di handicap (Legge 104/92), all’invalidità civile (o accompagnamento a tempo determinato), all’esenzione ticket e spese dei farmaci, ai permessi mensili, assenze per malattia, al contrassegno auto per persone disabili, all’iscrizione al collocamento mirato.

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP

Il riconoscimento dello stato di handicap dà diritto ad agevolazioni varie. Per poter accedere alle predette agevolazioni di cui alla Legge 104 occorre che al malato oncologico sia stato riconosciuto, dall’apposita Commissione Asl e confermato dalla commissione Inps, uno stato di handicap, che ricorre nelle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale.

Se poi la minorazione abbia ridotto anche l’autonomia personale , tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, l’handicap assume i connotati della gravità.

Per ottenere il riconoscimento della legge 104 occorre seguire la stessa procedura prevista per il riconoscimento dell’invalidità civile. Dunque, il primo passo sarà quello di ottenere dal medico curante il cosiddetto “certificato medico introduttivo”, che lo stesso invierà in via telematica all’INPS. In seguito si dovrà richiedere l’accertamento dell’handicap da parte della Commissione ASL inoltrando la domanda vera e propria all’Inps.

Le agevolazioni e i benefici concessi ai titolari di legge 104, legati alle patologie oncologiche, sono le seguenti.

Permessi Legge 104

Al Lavoratrice/Lavoratore disabile con patologia oncologica riconosciuto in situazione di gravità (Legge 104, art 3, comma 3) spettano:

  • 3 giorni di permesso mensili frazionabili in ore;
  • 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore.

Al lavoratrice/Lavoratore che presta assistenza ad un malato oncologico con 104 grave (art 3, comma 3) spettano:

  • 3 giorni di permesso frazionabili in ore.

Nello specifico il diritto ai permessi spetta: ai genitori; al coniuge (o parte dell’unione civile); al convivente di fatto; ai parenti e affini entro il 2° grado oppure entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure sono deceduti o mancanti).

Congedo retribuito di 2 anni

Spetta solo ai familiari di disabili oncologici con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) che possono usufruire del congedo retribuito di due anni per assistere il congiunto. Lo prevede l’articolo 42, comma5 del D.Lgs 151/2001 (vedere il mio articolo a questo link http://www.valentinopitzalis.it/blog/?p=2063).

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE

In caso di disabilità oncologica è prevista la possibilità di presentare domanda di invalidità civile.

Tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:

– per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l’11%;

– per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%;

– per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%.

Con la Legge 80/2006 è stato disposto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità: la visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell’accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Inoltre, ciascun medico oncologo, munito dell’apposito PIN rilasciato dall’INPS, può certificare direttamente e puntualmente la diagnosi, lo stadio e la terapia della malattia del paziente che ha in cura, attraverso la compilazione del certificato introduttivo online. In questo modo viene superata l’esclusiva certificazione da parte del medico generico, con il vantaggio di ridurre i tempi di riconoscimento della disabilità.

Una volta riconosciuto lo stato di invalidità civile, la persona malata oncologica ha diritto a prestazioni economiche in base al grado di invalidità riconosciuto.

  • Il riconoscimento dell’invalidità tra il 74% e fino al 99% da diritto all’assegno mensile in presenza del mancato superamento di determinati limiti di reddito personali;
  • Il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, da diritto alla pensione di inabilità civile, in presenza in presenza del mancato superamento di determinati limiti di reddito personali; per coloro che hanno un’età tra 18 e 60 anni e hanno un reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato) scatta il diritto alla maggiorazione, che può prevedere un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità.
  • Indennità di accompagnamento: spetta al malato oncologico riconosciuto totalmente inabile (100%) ed impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza. Essa viene erogata indipendentemente dal reddito.

Con percentuali inferiori è possibile accedere a prestazioni di natura non economica (protesi ed ausili ortopedici, esenzione dal ticket sanitario).

 

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI

Ai disabili oncologici che siano anche lavoratori possono spettare le seguenti prestazioni pensionistiche.

Assegno ordinario di invalidità

Spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o iscritti alla gestione separata con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Occorre aver maturato almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nell’ultimo quinquennio.

Pensione di inabilità ordinaria

  • Per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, la pensione di inabilità spetta, a seguito di presentazione di apposita domanda, a colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche qui occorre aver maturato almeno almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nell’ultimo quinquennio.
  • Per i dipendenti pubblici (legge 335/1995) iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medica sono stati riconosciuti “nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, hanno diritto alla pensione d’inabilità, in presenza inoltre di un’anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nonché della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955

La pensione di inabilità spetta ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte” e che abbiano:

  • riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
  • anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
  • anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Agevolazioni fiscali ed esenzioni.

In caso di disabilità oncologica, il malato ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto, nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999).

Se l’invalidità civile riconosciuta è del 100% si ha diritto all’esenzione totale per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.

Ausili e protesi

Il malato oncologico può ottenere gratuitamente ausili protesici e/o ortopedici, se il medico specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario. Se l’ausilio non rientra nel nomenclatore, verrà acquistato e sottoposto, a seconda dei casi, all’Iva agevolata.

Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale, fornisce gratuitamente, a domanda corredata da idonea documentazione, la protesi mammaria esterna. In seguito alla modifica apportata dal D.L. 321 G.U. n. 183/2001, non occorre più la preventiva richiesta di invalidità civile.

Collocamento mirato

Possono iscriversi nelle liste speciali del collocamento i malati oncologici con un’invalidità superiore al 45%.

Trasformazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore malato oncologico ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro, mantenendo il posto di lavoro. Ai familiari dei malati oncologici la legge riconosce la priorità, rispetto agli altri lavoratori, nel richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assistere il proprio familiare malato.

Esonero dal lavoro notturno

Il lavoratore che assiste una persona con disabilità oncologica in stato di handicap grave(legge 104, art 3, comma 3) ha diritto all’esonero dal lavoro notturno.

Congedo retribuito per cure

Al lavoratore con disabilità oncologica spetta un periodo di congedo retribuito per cure mediche della durata massima di 30 giorni per anno da usufruire anche in maniera frazionata. Tali giorni di congedo si aggiungono al periodo di comporto (il periodo di malattia durante il quale il lavoratore non può essere licenziato). Tale agevolazione spetta al malato oncologico cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 50% e che debba effettuare delle cure mediche connesse alla propria invalidità.

Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari

Al lavoratore malato oncologico spetta un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (decessi, malattie gravi di familiari). In tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può lavorare. Tale agevolazione spetta al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato.

 

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