Modifiche alla Legge 104: certificazione provvisoria dopo 45 giorni

modifiche-legge-104-300x200Il nuovo decreto legge sulla Pubblica Amministrazione prevede nuove regole per l’ottenimento dello status di handicap.

Il decreto legge n. 90 del 2014, con l’art.25 ,  modifica la legge 104 del 1992. Vediamo quali sono le novità.

Tempi ridotti: per ottenere lo stato di handicap i tempi si riducono, passando dagli attuali 90 giorni a 45 giorni. Quindi dalla data di presentazione della domanda, la commissione medica ha 45 giorni  di tempo per pronunciarsi. Decorso inutilmente tale periodo, gli accertamenti sanitari potranno essere fatti in via provvisoria da uno specialista della patologia, sempre però presso l’unità sanitaria locale dell’assistito.

Accertamento provvisorio: tale accertamento potrà essere effettuato, in sostituzione di quello della commissione medica, sia per l’ottenimento dei permessi dal lavoro per assistere i portatori di handicap grave (ex art. 33, Legge n. 104/1992) nonché per l’ottenimentodel congedo straordinario biennale retribuito (ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001). Quindi, in tal caso si potranno fruire di due ore al giorno di riposo, nonché dei permessi dal lavoro.

In ogni caso, il certificato medico provvisorio, rilasciato al termine della visita dalla Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata dell’interessato (se siano decorsi i 45 giorni dalla presentazione della domanda)   produce effetto fino all’emissione  dell’accertamento  definitivo  da parte della Commissione medica dell’INPS .

Indennità di frequenza: ai minori già titolari di indennità di frequenza, che  hanno provveduto a  presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  età,  le prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento  delle  condizioni sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di settore.

Indennità accompagnamento minori:  ai  minori  titolari  dell’indennità  di  accompagnamento  per invalidi civili,  ovvero dell’indennità di accompagnamento per  ciechi, ovvero dell’indennità di comunicazione,  nonché  ai  soggetti  riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, sono attribuite al compimento  della  maggiore  età,   e   previa presentazione della domanda in  via  amministrativa,  le  prestazioni economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Concorsi pubblici: all’articolo 20 della legge 104/92 è aggiunto che la persona handicappata affetta da  invalidità  uguale  o superiore all’80% non è tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva eventualmente prevista.

REGISTRATI AL BLOG :  avrai accesso ad ulteriori contenuti collegati a questo argomento

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*