
Il nuovo decreto legge sulla Pubblica Amministrazione prevede nuove regole per l’ottenimento dello status di handicap.
Il decreto legge n. 90 del 2014, con l’art.25 , modifica la legge 104 del 1992. Vediamo quali sono le novità.
Tempi ridotti: per ottenere lo stato di handicap i tempi si riducono, passando dagli attuali 90 giorni a 45 giorni. Quindi dalla data di presentazione della domanda, la commissione medica ha 45 giorni di tempo per pronunciarsi. Decorso inutilmente tale periodo, gli accertamenti sanitari potranno essere fatti in via provvisoria da uno specialista della patologia, sempre però presso l’unità sanitaria locale dell’assistito.
Accertamento provvisorio: tale accertamento potrà essere effettuato, in sostituzione di quello della commissione medica, sia per l’ottenimento dei permessi dal lavoro per assistere i portatori di handicap grave (ex art. 33, Legge n. 104/1992) nonché per l’ottenimentodel congedo straordinario biennale retribuito (ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001). Quindi, in tal caso si potranno fruire di due ore al giorno di riposo, nonché dei permessi dal lavoro.
In ogni caso, il certificato medico provvisorio, rilasciato al termine della visita dalla Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato (se siano decorsi i 45 giorni dalla presentazione della domanda) produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS .
Indennità di frequenza: ai minori già titolari di indennità di frequenza, che hanno provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Indennità accompagnamento minori: ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi, ovvero dell’indennità di comunicazione, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Concorsi pubblici: all’articolo 20 della legge 104/92 è aggiunto che la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
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