Le Indennità Antitubercolari

Le indennità antitubercolari sono erogate dall’Inps a seguito dell’accertamento dei requisiti contributivi e sanitari, accertati quest’ultimi dal Centro Medico Legale della Struttura INPS territorialmente competente all’atto della domanda.

Il diritto all’indennità spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano versato almeno 52 contributi settimanali nell’arco della vita lavorativa, nonché ai titolari di pensione diretta, rendite ed ai familiari dell’assicurato. Si tratta di indennità giornaliere e assegni che vengono rivalutate anno dopo anno.

Le indennità:

L’indennità giornaliera (IG) è corrisposta nella fase attiva della malattia tubercolare, durante il ricovero e/o la cura ambulatoriale;
L’indennità post-sanatoriale (IPS) viene erogata dopo la dimissione dal luogo di cura o la conclusione della cura ambulatoriale per stabilizzazione o guarigione clinica, nel caso la loro durata non sia inferiore a 60 giorni;

L’assegno di cura o sostentamento (ACS) è erogato dopo il biennio di fruizione dell’indennità post-sanatoriale, nel caso si riscontrino, a causa della malattia tubercolare, dei postumi invalidanti ed è rinnovabile.

L’assegno natalizio viene corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari di assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di I.G. o I.P.S. o A.C.S., nella misura pari a 30 giorni del trattamento indennitario più favorevole.

A chi spettano
 assicurati;
 lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell’arco dell’intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoria contro la TBC;
 alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
 alcune categorie di pensionati e titolari di rendita per sé e per i componenti la propria famiglia;
 ai familiari a carico dell’assicurato.

Cosa spetta
Indennità giornaliera (IG)
Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all’intera retribuzione, compete una indennità giornaliera, che decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare, anche se originariamente sia stata certificata come comune e, a seguito di ulteriori accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.
L’indennità giornaliera:
– è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune;
– spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
– si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale);
– non può essere, in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
– ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
– ai familiari spetta in misura fissa del 50%.

L’indennità dura fino a quando l’assistito necessita di cure, o comunque fino alla data della stabilizzazione o guarigione clinica.

Indennità post sanatoriale (IPS)
Tale indennità spetta dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione a patto che risultino almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale) e di assenza dal lavoro anche se si ha diritto all’intera retribuzione o ad altre prestazioni previdenziali non tubercolari.
L’indennità post-sanatoriale:
– agli assicurati spetta in misura fissa;
– ai familiari la misura fissa si riduce del 50%;
– viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione;
– rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni;
– si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.

Assegno di Cura e Sostentamento (ACS)
Esso spetta qualora la capacità di guadagno, in lavori adatti alle proprie attitudini, è diminuita a meno della metà a causa della malattia tubercolare e sempre che non si percepisca una normale retribuzione continuativa.
L’assegno di cura e sostentamento decorre:
– dal giorno successivo alla fine dell’indennità post sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
– dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
– dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.
L’assegno, inoltre, è corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’indennità post sanatoriale (IPS), è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure e ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.

Assegno Natalizio (AN)
Qualora l’interessato ha fruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare, spetta l’assegno natalizio. Esso è corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari dell’assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di indennità giornaliera (IG), di indennità post-sanatoriale (IPS), di assegno di cura e sostentamento (ACS).
Presentazione della domanda
La domanda si presenta solo telematicamente. Inoltre, la domanda presentata ai fini dell’indennità giornaliera (IG) è valida anche per l’indennità post sanatoriale (IPS).
Invece, ai fini dell’ottenimento dell’assegno di cura e sostentamento (ACS) occorre presentare una nuova domanda, entro 90 giorni dalla fine dell’indennità post sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.
Non bisogna fare domanda ai fini dell’erogazione dell’assegno natalizio (AN).

 

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