RIMBORSI PER LE PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA

La normativa nazionale di riferimento stabilisce che le prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) sono gratuite per i residenti in Italia, ma esistono delle eccezioni in cui è previsto un pagamento, con possibilità di rimborso per specifiche categorie di cittadini. 

 

Normativa di Riferimento

Il quadro normativo si basa principalmente sull’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito in vari Decreti del Presidente della Repubblica (DPR), come il DPR 28 luglio 2000, n. 270. 

 

Accesso e Costi del Servizio

  • Accesso gratuito: I cittadini hanno diritto ad accedere gratuitamente al servizio di guardia medica (continuità assistenziale) presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, sia per visite ambulatoriali che domiciliari, secondo quanto previsto dall’art. 19 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  • Guardia Medica Turistica (o stagionale): Per le prestazioni di guardia medica rivolte ai villeggianti in località turistiche, il medico può richiedere il pagamento della visita. L’importo massimo della tariffa è fissato a livello nazionale (ad esempio, circa 18,00 € per visita ambulatoriale e 30,00 € per visita domiciliare, sebbene le tariffe possano variare leggermente a livello regionale). L’onere è inizialmente a carico del richiedente. 

Diritto al Rimborso

La spesa sostenuta per le prestazioni di guardia medica turistica può essere rimborsata dall’ASL di residenza, ma solo per le seguenti categorie di assistiti: 

  • Minori degli anni dodici.

  • Cittadini di età superiore agli anni sessanta.

  • Lavoratori e studenti che dimorano, per ragioni connesse all’attività lavorativa o di studio, fuori dal proprio domicilio.

  • Cittadini portatori di handicap con un grado di menomazione superiore all’ottanta per cento ai fini dell’attività lavorativa. 

Come Richiedere il Rimborso

La domanda di rimborso, allegando la ricevuta di pagamento, deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe Sanitaria del distretto ASL di appartenenza del cittadino. La gestione della pratica e i tempi di rimborso sono gestiti a livello locale dalle singole Aziende Sanitarie.

 

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