
Con ordinanza n. 21901/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che la pensione di invalidità spetta solo al cittadino residente all’interno del territorio nazionale.
Si tratta della conferma di quanto già affermato con precedente sentenza n. 7914 del 2017 in relazione alla cosiddetta inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive.
Ciò in quanto l’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247/1992 non permette di esportare in ambito comunitario le prestazioni speciali in denaro, siano esse assistenziali o previdenziali, non aventi carattere contributivo, erogabili quindi solo nello Stato membro ove gli interessati risiedono.
Il caso
Gli Ermellini, nel caso de quo, si sono pronunciati sul ricorso dell’INPS contro la sentenza che aveva stabilito la sua condanna a elargire la pensione di invalidità civile agli eredi dell’interessato. La Corte territoriale aveva dato torto all’Inps e aveva di conseguenza condannato l’Istituto a pagare la pensione agli eredi dell’interessato.
Nello specifico l’Inps aveva rilevato la mancata residenza in Italia del presunto avente diritto, risultando provato e non contestato che per diversi anni, fino alla sua morte, questi aveva risieduto all’estero. Quindi, l’interessato e i suoi eredi per lui non avrebbero avuto nessun diritto di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità per il periodo indicato. E questo poiché la residenza sul territorio dello Stato è un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta ai sensi dell’art 10 bis del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992).
Dunque, viene confermata dalla Cassazione che la pensione di invalidità come le altre prestazioni non aventi carattere contributivo sono erogati esclusivamente nello Stato membro dove i soggetti interessati risiedono.
Quali sono le prestazioni inesportabili all’estero?
- le pensioni sociali;
- le pensioni,
- gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le pensioni e le indennità ai sordi;
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l’integrazione della pensione minima;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità;
- l’assegno sociale; la maggiorazione sociale.
Il summenzionato Regolamento CEE 1247/1992, modificando il regolamento CEE n.1408/71, ha inserito l’articolo 10 bis (Prestazioni speciali a carattere non contributivo) che stabilisce: “Nonostante l’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza“.
Concludendo, in base all’art 10 bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e possono essere erogate solo nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono.
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