Come ottenere l’invalidità civile

Cos’è l’invalidità civile?

L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come presupposto per il riconoscimento di determinate prestazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato.
La definizione di invalidità civile è data dalla Legge 118 del 1971 che all’articolo 2 stabilisce: “… Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite….che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Dalla definizione si comprende come l’invalidità civile può essere riconosciuta a qualunque età, ma in caso di minorenni o di persone ultra 65enni, il riconoscimento non viene espresso in percentuale, bastando il fatto che vengano riscontrate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età“.

L’invalidità civile è un tipico istituto di natura assistenziale; ciò questo significa che non è subordinata alla sussistenza di requisiti contributivi o di anzianità, sebbene le relative prestazioni economiche siano erogate dall’Inps.

Chi certifica l’invalidità civile?

Il riconoscimento dell’invalidità civile può essere ottenuto solo dopo essere stati sottoposti ad una visita da parte della Commissione Medica Integrata presso l’Asl, composta da un medico specialista in medicina legale e da due medici di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010 la Commissione è integrata con un medico Inps. Questo significa che non è sufficiente una relazione di un medico specialista, ma occorre appunto un accertamento medico legale di un apposito ente riconosciuto dal Servizio sanitario nazionale.

Chi può essere dichiarato invalido civile?

Qualsiasi persona affetta da patologie di una certa importanza può chiedere il riconoscimento dello stato di invalidità civile.

Possono essere dichiarati invalidi civili:

  • Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno 1/3 per cause non derivanti né dalla guerra, nè dal lavoro, nè dal servizio.
  • I minori di anni 18, che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
  • I cittadini con più di 65 anni che hanno difficoltà a deambulare e/o hanno necessità di assistenza continua.

Quindi, solo nel caso di riconoscimento di una percentuale di riduzione della capacità lavorativauguale o superiore al 33,33% (un terzo) si può ottenere lo status giuridico di invalido civile, al di sotto di tale percentuale non si è invalidi.

Come si ottiene il riconoscimento dell’invalidità civile?

Riconoscimento invalidita
Riconoscimento invalidita

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile occorre presentare un’apposita domanda all’Inps. A partire dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente per via telematica.

La presentazione della domanda per ottenere l’invalidità civile si articola in più fasi. Occorre come prima cosa recarsi dal proprio medico curante e farsi rilasciare il certificato introduttivo in cui il medico  attesta la natura delle infermità invalidanti.
Una volta ottenuto il certificato introduttivo, l’interessato può presentare relativa domanda all’Inps che va inviata per via telematica direttamente dall’interessato se in possesso di codice PIN, oppure rivolgendosi agli enti abilitati come i patronati.

Entro 30 giorni circa dalla presentazione della domanda, 15 giorni in caso di patologia oncologica, si viene convocati a visita alla quale occorrerà presentarsi con un documento d’identità valido, il certificato medico introduttivo in originale e con tutta la documentazione sanitaria recente di cui si è in possesso.

Dopo la visita, l’Inps provvederà ad inviare il verbale, contenente il giudizio espresso dalla Commissione, all’interessato.

Se il giudizio della commissione prevede l’erogazione di provvidenze economiche, l’interessato viene invitato a compilare un modello in cui andranno indicati i dati socio-economici come ad esempio i dati reddituali, la frequenza di scuole o centri di riabilitazione, l’eventuale ricovero a carico dello Stato, le coordinate bancarie.

Le provvidenze economiche decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.

Se invece la domanda è respinta occorre fare ricorso al Giudice del lavoro entro 6 mesi dal ricevimento del verbale, con l’assistenza di un legale.

Tutta la procedura deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1 comma 3 del D.P.R. 698/94).

Cos’è la tabella delle percentuali di invalidità?

La tabella delle percentuali di invalidità fa parte del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 e rappresenta l’unica tabella valida ai fini della valutazione del grado di invalidità in ambito di “invalidità civile”. E’ organizzata per gruppi anatomo-funzionali, ad ogni minorazione è assegnato un codice e per ciascuna minorazione è indicata in alternativa o una percentuale fissa oppure 2 valori di riferimento, il minimo ed il massimo. Inoltre, va chiarito che nella tabella il legislatore ha previsto solo un certo numero di menomazioni, ossia le più comuni; per le altre si usa un criterio analogico oppure si valutano i deficit funzionali conseguenti alla patologia da valutare.

L’invalidità per i minorenni

Invalidita dei minorenni
Invalidita dei minorenni

Anche ai  minori di 18 anni spetta l’invalidità civile, ma ad essi non viene riconosciuta una percentuale d’invalidità, subordinando la legge il riconoscimento dell’invalidità alla condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ( art. 2, 2° comma, Legge n. 118/71). Come si può notare il parametro valutativo usato per i minori invalidi è diverso da quello previsto per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e 65 per i quali si fa inveceriferimento alla riduzione della capacità lavorativa.

Ai minori invalidi spettano i seguenti benefici economici:

  • L’indennità di frequenza;
  • L’indennità di accompagnamento;
  • Indennità di comunicazione ( se il minore è riconosciuto sordo);
  • Indennità di accompagnamento per ciechi (se il minore è riconosciuto cieco civile);
  • Pensione per ciechi parziali (se il minore è riconosciuto cieco parziale);
  • Indennità speciale per ciechi parziali (se il minore è riconosciuto cieco parziale).

L’invalidità per le persone ultra 65enni

Per le persone già riconosciute invalidi civili, al compimento dei 65 anni le prestazioni economiche erogate per invalidità totale o parziale e per sordità, vengono trasformate in assegno sociale. In questo caso per la determinazione dei limiti di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l’assegno sociale ma a quella prevista per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano, e si considerano soltanto i redditi personali.

Se, invece, il riconoscimento dell’invalidità civile avviene dopo i 65 anni si applica la normativa prevista per la generalità dei cittadini ultra 65enni, con gli stessi limiti di reddito previsti per l’assegno sociale e verranno calcolati i redditi sia personali che quelli del coniuge.

Inoltre, agli ultra 65enni che siano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita spetta l’indennità di accompagnamento.

Ottenere invalidita civile
Ottenere invalidita civile

Riconoscimento della sordità civile

Il  sordo, pur non essendo considerato invalido civile, può accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste dalla legge a patto che lo stato di sordità sia stato certificato dalle Commissioni sanitarie appositamente istituite.

In pratica, la Commissione è la medesima prevista per l’accertamento dell’invalidità civile ma è integrata da un sanitario in rappresentanza dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS).

E’ considerato sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita (cioè sordo dalla nascita) o acquisita durante l’età evolutiva (cioè diventato sordo prima dei 12 anni), che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica.

E’ considerata causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore, che appunto renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.
Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a tali limiti oppure non si riesce a dimostrate l’epoca in cui è insorta l’ipoacusia, la valutazione sanitaria verrà effettuata secondo i criteri dell’invalidità civile.

A favore dei sordi sono previste le seguenti prestazioni economiche:

  • Pensione per sordi;
  • Indennità di comunicazione.

Riconoscimento della cecità civile

Il cieco, al pari del sordo, pur non essendo considerato invalido civile, può accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste dalla legge a patto che lo stato di cecità sia stato certificato dalle Commissioni sanitarie appositamente istituite che  poi sono le stesse previste  per l’accertamento dell’invalidità civile, ma  integrate da un sanitario in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi (UIC).

Sono considerati ciechi civili le persone affette da cecità congenita (cioè dalla nascita) o contratta in seguito a cause non di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

  • ciechi assoluti, aventi un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi;
  • ciechi parziali, aventi un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
  • ciechi decimisti, aventi un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita negli anni Sessanta ma continuano a percepire l’indennità coloro che già ne godevano).

A seconda del tipo di cecità si ha diritto a prestazioni economiche diverse:

  • Pensione per ciechi assoluti;
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
  • Pensione per ciechi parziali
  • Indennità speciale per ciechi parziali

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (legge 104/92)

La Legge 104 del 1992, all’articolo 3, comma 1, definisce la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Quando poi la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/92) la persona è valutata in stato di handicap grave.

L’accertamento dello stato di handicap è cosa diversa dal riconoscimento dell’invalidità civile poiché per la valutazione dell’handicap si tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

I benefici che derivano dal riconoscimento dello stato di handicap sono esclusivamente sociali, lavorativi e fiscali, non economici e si diversificano poi a seconda che sia stata riconosciuta o meno la condizione di handicap grave.

Agevolazioni per persona con handicap:

  • Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92), in caso di assunzione in enti pubblici;
  • Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92) in caso di esami pubblici o abilitazione alle professioni;
  • Possibilità di acquisto auto con Iva al 4% ed esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000), sempre che la persona con handicap abbia ridotte capacità motorie permanenti o sia affetta da pluriamputazioni o ancora abbia un handicap psichico o mentale accompagnato da indennità di accompagnamento;
  • Possibilità dell’Iva al 4% per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998), in caso di disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Agevolazioni per persona con handicap grave:

  • La lavoratrice madre o padre in alternativa, possono ottenere prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro oppure in alternativa 2 ore di permesso giornaliero (se genitori di bambino con età tra 0 e 3 anni)
  • Chiunque assiste un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire di: 3 giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; 2 anni di congedo straordinario retribuito (coperti da contribuzione) per assistere a casa un figlio; del diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina; diritto di non può esser trasferito senza il suo consenso ad altra sede di lavoro.

Tabella delle prestazioni economiche

 
Tipologia prestazione economica Importo Limiti reddituali
2015 2016 2015 2016
Pensione invalidi civili totali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38
Pensione sordi 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti 302,53 302,53 16.532,10 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10
Indennità mensile frequenza minori 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38
Indennità comunicazione sordi 252,20 254,39 Nessuno Nessuno
Accompagnamento invalidi civili totali 507,49 512,34 Nessuno Nessuno
Accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 899,38 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 206,59 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 502,39 Nessuno Nessuno

L’invalidità di una persona è la difficoltà della stessa a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una minorazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
Il riconoscimento dell’invalidità dà diritto a determinate prestazioni, economiche e socio-sanitarie, da parte dello Stato.

 

Share
jtyjtyejtyjty

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*