﻿{"id":2254,"date":"2018-04-06T10:26:06","date_gmt":"2018-04-06T08:26:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=2254"},"modified":"2018-04-06T10:26:06","modified_gmt":"2018-04-06T08:26:06","slug":"ripristino-prestazioni-invalidita-civile-a-seguito-di-reiezione-revoca-o-sospensione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=2254","title":{"rendered":"Ripristino prestazioni invalidit\u00e0 civile a seguito di reiezione, revoca o sospensione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con messaggio n 1487 del 4 aprile 2017, l\u2019Inps detta dei chiarimenti in merito alle modalit\u00e0 di\u00a0<strong>ripristino delle prestazioni economiche assistenziali\u00a0<\/strong>a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Inps parte dal fatto che nel procedimento in materia di invalidit\u00e0 civile, sordit\u00e0 e cecit\u00e0 occorre distinguere la fase dell\u2019accertamento del requisito sanitario che riconosce lo status di invalido da quella che concede la prestazione economica in presenza dei requisiti reddituali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne deriva che in caso di\u00a0<strong>perdita delle prestazioni economiche assistenziali<\/strong>\u00a0(assegno mensile, pensione invalidit\u00e0 ecc..) per superamento dei limiti di reddito, \u00e8 consentito il\u00a0<strong>ripristino della prestazione<\/strong>, ossia \u00e8 possibile riattivare la prestazione economica senza dover riaprire la procedura di verifica sanitaria, sempre che per\u00f2 il verbale non abbia una data antecedente di pi\u00f9 di due anni rispetto alla data di ripristino.<\/p>\n<div class=\"google-auto-placed ap_container\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, il messaggio in questione fa una distinzione:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>In caso di reiezione della domanda di invalidit\u00e0 civile, cecit\u00e0 e sordit\u00e0 per mancanza dei requisiti socio-economici<\/u>:\u00a0 se dunque inizialmente la domanda viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici e successivamente l\u2019interessato rientri nei limiti di reddito previsti per la corresponsione della prestazione economica, baster\u00e0 presentare un\u2019<em><strong>istanza di riesame<\/strong>\u00a0mediante l\u2019invio del modello AP93<\/em>, a cui dovr\u00e0 essere allegato il verbale sanitario in corso di validit\u00e0 gi\u00e0 in suo possesso. Non sar\u00e0 allora necessario riattivare tutta la procedura di accertamento del requisito sanitario per ottenere la prestazione economica. Se l\u2019Inps accerter\u00e0 la sussistenza dei requisiti socio-economici provveder\u00e0 alla liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione del modello AP93.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico<\/u>: nell\u2019ipotesi in cui la prestazione economica di invalidit\u00e0 civile sia stata revocata (ad esempio per permanenza all\u2019estero per pi\u00f9 di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n.20966\/2013), qualora successivamente l\u2019interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovr\u00e0 presentare una\u00a0<em><strong>domanda di ripristino<\/strong>della prestazione economica mediante l\u2019invio del modello AP93<\/em>, allegando il verbale sanitario in corso di validit\u00e0. Anche in tal caso non sar\u00e0 dunque necessario riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verr\u00e0 accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972\/2013).<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico:<\/u>\u00a0se la prestazione sia stata sospesa per la perdita temporanea dei requisiti socio-economici necessario (ad esempio ricovero dell\u2019interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati ecc\u2026), l\u2019interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potr\u00e0 presentare una\u00a0<strong><em>domanda di ricostituzione<\/em><\/strong>\u00a0senza dover riattivare l\u2019intera procedura di accertamento del requisito sanitario.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, in caso di perdita della prestazione economica assistenziale a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) comporta la possibilit\u00e0 di riattivare la prestazione tramite la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il verbale sanitario nonch\u00e9 il modello AP70, senza la necessit\u00e0 di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non sia pi\u00f9 vecchio di due anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, in tal caso, ossia qualora il verbale sanitario in possesso dell\u2019interessato preceda di almeno 2 anni la presentazione del modello P93, l\u2019Inps valuter\u00e0 il verbale per vedere se sussistano le condizioni per sottoporre l\u2019interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l\u2019eventuale liquidazione avverr\u00e0 all\u2019esito del predetto accertamento (cfr messaggio Inps n. 15972\/2013).<\/p>\n<div class=\"google-auto-placed ap_container\" style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali, il messaggio chiarisce che essi decorrono dal 121\u00b0 giorno da quando \u201cil cittadino avr\u00e0 fornito all\u2019Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante\u201d. Quindi, la data di invio del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni. Di conseguenza, gli interessi per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Con messaggio n 1487 del 4 aprile 2017, l\u2019Inps detta dei chiarimenti in merito alle modalit\u00e0 di\u00a0ripristino delle prestazioni economiche assistenziali\u00a0a seguito di reiezione, revoca <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=2254\" title=\"Ripristino prestazioni invalidit\u00e0 civile a seguito di reiezione, revoca o sospensione\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":2,"featured_media":2255,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[116],"tags":[],"class_list":["post-2254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-giurisprudenza"],"views":2856,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2254"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2256,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions\/2256"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2255"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}