﻿{"id":1773,"date":"2016-03-01T11:36:58","date_gmt":"2016-03-01T10:36:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1773"},"modified":"2024-12-18T16:46:24","modified_gmt":"2024-12-18T15:46:24","slug":"permessi-10492-le-diverse-possibilita-di-cumulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1773","title":{"rendered":"PERMESSI 104\/92 &#8211; LE DIVERSE POSSIBILIT\u00c0 DI CUMULO"},"content":{"rendered":"<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Cumulabilit\u00e0 dei permessi Legge 104\/92: casi e condizioni<\/span><\/h3>\n<p>La normativa sulla cumulabilit\u00e0 dei permessi previsti dalla Legge 104\/1992 distingue diverse situazioni in cui il lavoratore pu\u00f2 beneficiare di tali agevolazioni. I principali casi si possono riassumere come segue:<\/p>\n<ol>\n<li>Il lavoratore che assiste due familiari con disabilit\u00e0 grave.<\/li>\n<li>Il lavoratore che utilizza i permessi sia per s\u00e9 stesso sia per assistere un familiare.<\/li>\n<li>Il lavoratore che assiste un familiare il quale, a sua volta, beneficia dei permessi per s\u00e9 stesso.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Assistenza a pi\u00f9 familiari con disabilit\u00e0<\/span><\/h3>\n<p>La possibilit\u00e0 di cumulare i permessi della Legge 104\/92 per assistere due familiari con disabilit\u00e0 grave \u00e8 regolata dall\u2019articolo 6 del Decreto Legislativo 119\/2011. La norma stabilisce che il lavoratore pu\u00f2 beneficiare di tali permessi solo se si tratta di:<\/p>\n<ul>\n<li>Coniuge.<\/li>\n<li>Parenti o affini di primo grado.<\/li>\n<li>Parenti o affini di secondo grado, ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilit\u00e0 grave siano:\n<ul>\n<li>Deceduti o mancanti.<\/li>\n<li>Affetti anch\u2019essi da patologie invalidanti.<\/li>\n<li>Abbiano compiuto 65 anni di et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tutte le altre situazioni, la cumulabilit\u00e0 dei permessi non \u00e8 ammessa. In particolare, non \u00e8 consentito usufruire dei permessi per assistere contemporaneamente parenti o affini di terzo grado.<\/p>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Chiarimenti normativi<\/span><\/h3>\n<p>La circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito della Legge 183\/2010 (il cosiddetto &#8220;collegato lavoro&#8221;), ha fornito importanti precisazioni in merito. Al punto 3, la circolare afferma:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cLe nuove norme non precludono espressamente la possibilit\u00e0 per lo stesso dipendente di assistere pi\u00f9 persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potr\u00e0 fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a pi\u00f9 persone disabili\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Tuttavia, la stessa circolare evidenzia alcune criticit\u00e0 legate all\u2019efficacia dell\u2019assistenza prestata dal lavoratore a pi\u00f9 familiari con disabilit\u00e0 grave. In particolare, sottolinea come un impegno su pi\u00f9 fronti potrebbe rivelarsi insufficiente per garantire un supporto adeguato a tutti i soggetti interessati. Inoltre, si richiama l\u2019attenzione sui possibili disagi che tale situazione potrebbe comportare per la prestazione lavorativa del dipendente.<\/p>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Conclusione<\/span><\/h3>\n<p>La cumulabilit\u00e0 dei permessi Legge 104\/92 \u00e8 una misura importante per garantire il supporto ai familiari con disabilit\u00e0, ma deve essere esercitata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. \u00c8 fondamentale che il lavoratore valuti attentamente la propria capacit\u00e0 di prestare un\u2019assistenza adeguata a pi\u00f9 persone, bilanciando le necessit\u00e0 familiari con gli impegni lavorativi.<\/p>\n<table style=\"height: 243px;\" width=\"726\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #00ccff;\"><strong><span style=\"color: #00ccff;\">COME<\/span> ERA IN PRECEDENZA<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\"><em>Il Parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008 affermava che, secondo un&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 20 della legge n. 53 del 2000, non pare configurabile la cumulabilit\u00e0 da parte dello stesso lavoratore dei permessi per assistere pi\u00f9 persone disabili in stato di gravit\u00e0 nello stesso nucleo familiare. Infatti, ad avviso del dipartimento, i permessi possono essere fruiti in riferimento ad un&#8217;unica persona disabile in quanto &#8220;un&#8217;assistenza resa con continuit\u00e0 \u00e8 logicamente prestata in favore di una sola persona&#8221;.<\/em><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\"><em> Il parere aggiungeva che &#8220;le amministrazioni, nell&#8217;ambito del quadro sopra delineato e nell&#8217;esercizio della propria discrezionalit\u00e0 datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi&#8221;.<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Permessi Legge 104\/92: il lavoratore che beneficia dei permessi per s\u00e9 stesso e per assistere un familiare<\/span><\/h3>\n<p>Il lavoratore con disabilit\u00e0 grave che usufruisce dei permessi previsti dal comma 6, articolo 33 della Legge 104\/1992, pu\u00f2 beneficiare anche di ulteriori permessi per prestare assistenza a un familiare in situazione di disabilit\u00e0 grave. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 riconosciuta senza la necessit\u00e0 di acquisire un parere medico-legale, come chiarito dalla circolare INPS n. 53\/2008, punto 6.<\/p>\n<h4>Precisazioni normative<\/h4>\n<p>La circolare INPS n. 53\/2008 specifica:<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;Si ritiene che il lavoratore con disabilit\u00e0 grave, che gi\u00e0 beneficia dei permessi ex lege 104\/92 per s\u00e9 stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacit\u00e0 del lavoratore di soddisfare le necessit\u00e0 assistenziali del familiare anch&#8217;esso in condizioni di disabilit\u00e0 grave&#8221;.<\/p><\/blockquote>\n<p>Analogamente, l\u2019INPDAP, nella circolare del 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), conferma la possibilit\u00e0 di cumulare i benefici per il lavoratore nella doppia veste di persona con disabilit\u00e0 grave e familiare di un\u2019altra persona con disabilit\u00e0 grave. Tuttavia, questa possibilit\u00e0 \u00e8 subordinata alla condizione che non vi siano altri familiari idonei a fornire l\u2019assistenza richiesta. La circolare precisa:<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;&#8230; cumulabilit\u00e0 dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualit\u00e0 di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo \u00e8 consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non d\u00e0 diritto al godimento del residuo nel mese successivo&#8221;.<\/p><\/blockquote>\n<h4>Ulteriori chiarimenti<\/h4>\n<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, emanata in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 183\/2010, ha ribadito la possibilit\u00e0 di cumulo dei permessi. In particolare, il documento precisa:<\/p>\n<blockquote><p>&#8220;Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potr\u00e0 fruire dei permessi per s\u00e9 stesso e per il familiare disabile che assiste&#8221;.<\/p><\/blockquote>\n<h4>Il diritto al cumulo dei permessi Legge 104\/92 \u00e8 quindi pienamente riconosciuto al lavoratore con disabilit\u00e0 grave che presta assistenza a un familiare nelle stesse condizioni. Tuttavia, \u00e8 necessario che sussistano i presupposti previsti dalla normativa e che non vi siano altri familiari in grado di garantire l\u2019assistenza richiesta.<\/h4>\n<table style=\"height: 115px;\" width=\"732\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #00ccff;\"><strong>COME ERA IN PRECEDENZA<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 10pt;\"><em>La circolare inps n. 37 del 18.2.1999 prevedeva che il lavoratore disabile potesse fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare disabile.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\">Permessi Legge 104\/92: il lavoratore che assiste un familiare beneficiario di permessi per s\u00e9 stesso<\/span><\/h3>\n<p>La possibilit\u00e0 di un lavoratore di fruire dei permessi previsti dalla Legge 104\/92 per assistere un familiare con grave disabilit\u00e0, che a sua volta beneficia degli stessi permessi per s\u00e9 stesso, \u00e8 disciplinata principalmente dalla circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999 (punto 1.A). Sebbene non esistano disposizioni recenti specifiche su questo caso, la normativa stabilisce due condizioni fondamentali per consentire tale cumulabilit\u00e0.<\/p>\n<h4>Le condizioni necessarie<\/h4>\n<ol>\n<li><strong>Effettiva necessit\u00e0 di assistenza:<\/strong><br \/>\nIl familiare con grave disabilit\u00e0 che beneficia gi\u00e0 dei permessi deve trovarsi in una situazione che richieda effettivamente un\u2019assistenza da parte del lavoratore. Tale necessit\u00e0 deve essere valutata e certificata dal medico competente.<\/li>\n<li><strong>Assenza di altri familiari idonei:<\/strong><br \/>\nNel nucleo familiare non devono essere presenti altri familiari non lavoratori che siano in grado di fornire l\u2019assistenza necessaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La circolare INPS n. 128\/2003 ha ulteriormente precisato che, in situazioni ordinarie, i giorni di permesso spettanti ai due soggetti (il lavoratore e il familiare assistito) devono coincidere, garantendo cos\u00ec una maggiore coerenza nella gestione delle giornate di permesso.<\/p>\n<h4>Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica<\/h4>\n<p>Un successivo chiarimento \u00e8 stato fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 44274 del 5 novembre 2012. Questo documento ha introdotto una maggiore flessibilit\u00e0 rispetto alla gestione delle giornate di permesso. Sebbene la prassi ordinaria preveda che i giorni di permesso Legge 104\/92, richiesti dai due beneficiari, coincidano, il parere riconosce che tali permessi possano essere fruiti in giornate diverse.<\/p>\n<p>Questa deroga si applica nei casi in cui le attivit\u00e0 di assistenza necessarie per il familiare disabile non richiedano la presenza simultanea del lavoratore e del familiare assistito. Ad esempio, durante una giornata in cui il familiare con disabilit\u00e0 beneficia di permessi per s\u00e9 stesso, potrebbe non essere necessario l\u2019intervento del lavoratore, che invece potrebbe prestare assistenza in un\u2019altra giornata in base alle specifiche esigenze.<\/p>\n<h4>Conclusione<\/h4>\n<p>La normativa e i chiarimenti successivi confermano che \u00e8 possibile per un lavoratore assistere un familiare con grave disabilit\u00e0 che beneficia a sua volta dei permessi Legge 104\/92 per s\u00e9 stesso. Tuttavia, questa possibilit\u00e0 \u00e8 subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate e a una gestione flessibile, ma attenta, delle giornate di permesso, affinch\u00e9 siano soddisfatte le esigenze di assistenza e le necessit\u00e0 organizzative.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Cumulabilit\u00e0 dei permessi Legge 104\/92: casi e condizioni La normativa sulla cumulabilit\u00e0 dei permessi previsti dalla Legge 104\/1992 distingue diverse situazioni in cui il lavoratore <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1773\" title=\"PERMESSI 104\/92 &#8211; LE DIVERSE POSSIBILIT\u00c0 DI CUMULO\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[109,116],"tags":[157,155,156,123,122],"class_list":["post-1773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agevolazioni-lavorative-ai-disabili","category-giurisprudenza","tag-cumulo-permessi-lavorativi","tag-cumulo-permessi-legge-104","tag-doppio-permesso-legge-104","tag-permessi-lavorativi","tag-permessi-legge-104"],"views":5379,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1773"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2836,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773\/revisions\/2836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}