﻿{"id":1111,"date":"2015-03-27T10:32:04","date_gmt":"2015-03-27T09:32:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1111"},"modified":"2015-03-31T10:32:05","modified_gmt":"2015-03-31T08:32:05","slug":"novita-visite-fiscali-le-fara-tutte-linps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1111","title":{"rendered":"NOVITA&#8217; Visite fiscali: le far\u00e0 tutte l&#8217;INPS"},"content":{"rendered":"<h2><span style=\"color: #ff6600;\">Passano dalla Asl all&#8217;Istituto Nazionale per la Previdenza le funzioni di controllo relative alle visite fiscali INPS dei dipendenti Pubblici, novit\u00e0 anche sui disabili e sui segretari comunali.<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/arton26280.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-1112\" src=\"http:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/arton26280.jpg\" alt=\"arton26280\" width=\"259\" height=\"177\" data-wp-pid=\"1112\" \/><\/a>La <strong>riforma della Pubblica Amministrazione<\/strong> (DDL. 1577) prosegue il suo iter parlamentare in Senato dove sono stati approvati importanti emendamenti che riconfigurano il funzionamento delle\u00a0<strong>visite fiscali INPS<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">Visite fiscali INPS<\/span>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2015 cambiano le regole per le visite fiscali. Nuovi orari, sanzioni, stipendio, la guida completa per il prossimo anno. Cambiano le regole e gli orari relativi alle visite fiscali per i dipendenti pubblici e privati che si assentano dal lavoro per malattia. A diramare le nuove regole \u00e8 l\u2019INPS che illustra i cambiamenti che entreranno in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2015 sono stati modificati a seguito dell\u2019entrata in vigore del D.L. n. 98\/2011 convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilit\u00e0 del lavoratore da parte dell\u2019Inps possa essere attivata &#8220;dal primo giorno se l\u2019assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Medici fiscali e lavoratori saranno tenuti a rispettare le direttive dell\u2019Istituto nazionale. I secondi, in particolare, nel caso in cui, al momento della visita non si trovassero nel domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro a sanzioni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Visita<\/strong><\/b> <b><strong>fiscale<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La visita fiscale \u00e8 prevista ai sensi dell\u2019art. 5 della L. 300\/70, predisposto dall\u2019INPS o dal datore di lavoro per verificare l\u2019effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (pu\u00f2 essere sostituita anche dalla visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente se concordata con l\u2019ASL). La visita fiscale non \u00e8 soltanto un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma si consiste in una vera e propria verifica di merito.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Obbligo della visita<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 55 septies del D. Lgs. n. 165\/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111\/2011 prevede l\u2019obbligo da parte dell\u2019Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festivit\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u201cgiornata non lavorativa\u201d, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all\u2019articolazione del turno cui il dipendente \u00e8 assegnato nonch\u00e9 alle giornate di permesso o ferie concesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalit\u00e0 del Dirigente scolastico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Riduzione<\/strong><\/b> <b><strong>della<\/strong><\/b> <b><strong>prognosi<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente \u00e8 tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se non riassume servizio, l\u2019Amministrazione \u00e8 obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell\u2019assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il medico di controllo, per\u00f2, se modifica la prognosi dovr\u00e0 darne adeguata motivazione scritta.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Nega<\/strong><\/b><b><strong>zione dell&#8217;infermit\u00e0<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviter\u00e0 il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.<br \/>\nSe il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un\u2019infermit\u00e0 diversa da quella valutata nella visita di controllo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Nuove regole 2015 INPS<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova\u00a0<a href=\"http:\/\/www.inps.it\/bussola\/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=\/circolari\/circolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm\">normativa INPS Visita fiscale 2015<\/a>\u00a0ha chiarito le modalit\u00e0 e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data pu\u00f2 essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall\u2019Istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all\u2019Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l\u2019assenza si verifica <strong>nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma<strong>anche nelle giornate di riposo infrasettimanale<\/strong> conseguenti all\u2019effettuazione di turni o servizi, nonch\u00e9 in quelle di permesso o di licenza concesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell\u2019Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale pu\u00f2 conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all\u2019esito finale della visita medica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Importante<\/strong>: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilit\u00e0 solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, \u00e8 attivabile <strong>immediatamente<\/strong> \u00e8 quindi possibile che <strong>il lavoratore in malattia possa ricevere<\/strong> <strong>gi\u00e0 nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco nel dettagliole regole per il prossimo anno.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Dipendenti Statali<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vengono raggruppati all\u2019interno di questo gruppo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i dipendenti statali,<\/li>\n<li>gli <strong>insegnanti<\/strong>,<\/li>\n<li>i lavoratori della Pubblica Amministrazione,<\/li>\n<li>i lavoratori degli Enti locali,<\/li>\n<li>i vigili del fuoco,<\/li>\n<li>la Polizia d Stato,<\/li>\n<li>le Asl,<\/li>\n<li>i militari<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La reperibilit\u00e0 in questo caso \u00e8 <strong>attiva 7 giorni su 7<\/strong>, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le fasce orarie:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>dalle ore\u00a0 9.00 alle ore\u00a0 13.00<\/strong>,<\/li>\n<li><strong>dalle ore\u00a0 15:00 alle ore\u00a0 18:00<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali devono rimanere presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall\u2019Inps.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il vincolo di reperibilit\u00e0 decade in presenza dei seguenti motivi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">malattie di una certa entit\u00e0 di cui necessitano<\/span> <strong>cure salvavita<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Infortuni<\/strong> di <strong>lavoro<\/strong>.<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Patologie documentate e identificate le<\/span> <strong>cause di servizio<\/strong>.<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Quadri morbosi inerenti alla circostanza d<\/span>i <strong>menomazione<\/strong> attestata.<\/li>\n<li>Gestazione a rischio<span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Sono esenti anche i dipendenti che hanno gi\u00e0 ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato<\/strong><\/span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Dipendenti Privati<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i dipendenti privati permane l\u2019obbligo di reperibilit\u00e0 7 giorni su 7, ma cambiano gli orari:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.<\/li>\n<li>dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i dipendenti privati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Visite fiscali: le regole per il medico<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all\u2019interno del documento di malattia. In caso di necessit\u00e0, potr\u00e0 protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Visite fiscali: le sanzioni<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all\u2019interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, <strong>non avr\u00e0 pi\u00f9 diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni<\/strong> di malattia. Per <strong>i giorni seguenti invece la retribuzione scender\u00e0 al 50%.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dipendente avr\u00e0 inoltre <strong>15 giorni<\/strong> di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>Visite Fiscali: lo stipendio<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>dall\u2019inizio della malattia e <strong>fino al nono mese<\/strong> (incluso) la retribuzione sar\u00e0 del<strong>100%<\/strong>;<\/li>\n<li>dal <strong>10<\/strong><strong>\u00b0 mese fino ad un anno<\/strong> di assenza la retribuzione sar\u00e0 del <strong>90%<\/strong>;<\/li>\n<li>dal <strong>13\u00b0 al 18\u00b0 mese<\/strong>, la retribuzione sar\u00e0 pari al <strong>50%<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 200; text-align: justify;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><b><strong>L&#8217;assenza alla visita fiscale<\/strong><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all\u2019INPS ed al proprio datore, l\u2019obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall\u2019INPS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19\/03\/2010 conferma l\u2019obbligo del dipendente di comunicare all\u2019Amministrazione l\u2019indirizzo di reperibilit\u00e0, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall\u2019indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, \u00e8 tenuto a darne<strong>preventiva comunicazione all\u2019amministrazion<\/strong>e e produrre come giustificativo l\u2019attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per \u201cassente alla visita fiscale\u201d deve intendersi non soltanto l\u2019assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, bench\u00e9 ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019\u201dassenza\u201d, inoltre, \u00e8 tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dipendente che affermer\u00e0 di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verr\u00e0 mossa di \u201cassenza dal domicilio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l\u2019irreperibilit\u00e0 del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficolt\u00e0 di ordine pratico che si frapponevano all\u2019incontro con il medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente la sentenza n. 620\/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall\u2019Inps l\u2019indennit\u00e0 di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perch\u00e9 non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poich\u00e9 da solo a casa e con febbre alta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>non aver udito il <strong>campanello<\/strong> durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia d\u00e0 in un caso ragione al dipendente);<\/li>\n<li>mancanza del nominativo del lavoratore sul <strong>citofono<\/strong>;<br \/>\nnon funzionamento del citofono o del campanello;<\/li>\n<li>mancata o incompleta comunicazione della <strong>variazione di domicilio<\/strong> o del luogo di reperibilit\u00e0;<\/li>\n<li>espletamento di <strong>incombenze<\/strong> effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 dunque ormai consolidata l\u2019idea per cui per concretizzare la reperibilit\u00e0 durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l\u2019obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di \u201cgiustificare\u201d l\u2019assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potr\u00e0 appunto confermare) non cancella la possibilit\u00e0 che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Passano dalla Asl all&#8217;Istituto Nazionale per la Previdenza le funzioni di controllo relative alle visite fiscali INPS dei dipendenti Pubblici, novit\u00e0 anche sui disabili e <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.valentinopitzalis.it\/blog\/?p=1111\" title=\"NOVITA&#8217; 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