Disabilità e agevolazioni fiscali: acquisto beni di facile consumo

I sussidi tecnici e informatici sono “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. Potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro (telecomandi, automazioni, ecc.).

La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104, in via generale, non dà diritto ad agevolazioni sull’acquisto di beni di facile consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc., in quanto condizione necessaria al diritto è la sussistenza di un collegamento funzionale fra il tipo di menomazione/disabilità e il tipo di prodotto da acquistare. Il collegamento funzionale viene stabilito solo dallo specialista dell’Azienda USL che rilascia la prescrizione autorizzativa, qualora ritenga che, fra il prodotto e il tipo di disabilità, ci sia quel rapporto. Solo se si è in possesso della prescrizione autorizzativa si può fruire dell’IVA agevolata

IVA agevolata

Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l’applicazione di un’aliquota IVA di favore all’atto dell’acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo Stato un’IVA del 4% anziché del 22%. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall’agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell’apprendimento.

Come ottenere l’agevolazione?

All’atto dell’acquisto o dell’importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

  1. copia di un certificato, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale permanente rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio); è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;
  2. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell’Azienda che seguano direttamente l’interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall’A.S.L.

Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa). Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione. In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l’interessato dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base all’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.

Detraibilità della spesa

Questa agevolazione – diversamente da quella prevista per l’IVA – spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), purchè la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap ex L. 104 (non necessariamente in condizione di gravità). La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l’autonomia e l’integrazione delle persone con handicap. Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario. La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l’applicazione della franchigia di 129,11 euro, prevista per altre situazioni e prodotti.

Quale documentazione è necessaria?

Da notare, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (4%) all’atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti. Per applicare la detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:

  1. certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
  2. fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2.840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:

  • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
  • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
 

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