Bollo auto e legge 104 (art. 3 comma 3) – Chiarimenti

Bollo auto, perché anche avendo la legge 104 viene respinto? Chi sono gli effettivi aventi diritto e quale sono le agevolazioni sui veicoli?

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del cittadino una guida su tutte le agevolazione che possono ottenere i disabili.

Voglio riportare gli aventi diritto all’esenzione bollo auto e tutte le agevolazioni collegate all’autovettura, nello specifico, in modo da ben comprendere quale fascia di soggetti può realmente chiedere l’esenzione:

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I non vedenti

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Vediamo di capire chi sono i soggetti disabili riportati negli articoli 2,3 e 4 della legge 138/2001.

Legge 3 aprile 2001, n. 138 – Non vedenti e sordi

“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93)

Art. 2.

(Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3.

(Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Sordi

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

Riporto il testo della circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, inerente l’individuazione  dei soggetti con lo status di sordo.

1.3 Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo

“Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l’esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all’art. 1 della legge n. 68 del 1999″.

Successivamente, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali.

La legge n. 381 del 1970, definisce lo status di sordo nel modo seguente: “Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio“.

Disabili ai punti 2 e 3 – con grave handicap

Possono usufruire dell’agevolazione per l’esenzione bollo auto:

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

Disabili al punto 4 – disabili con ridotte o impedite capacità motorie

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Invalidità legge 104 – rivedibile

La normativa spiega che “L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione“.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio, l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso Ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Molti i dubbi su questo passaggio, interpretando la normativa: l’esenzione è valida, fino a che sussistano le condizioni che danno diritto all’agevolazione.

Disabile Fiscalmente a carico

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Agevolazioni per l’acquisto di veicoli

Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:

  • la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo;
  • l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria);
  • l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

La detrazione Irpef per acquisto auto

Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.

Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).

Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.

Le altre agevolazioni: bollo auto, Iva agevolata al 4%, imposta di trascrizione

Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione.

Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione bollo auto

L’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.

Per sapere come fare richiesta del bollo auto, abbiamo redatto una guida completa: Bollo auto e legge 104, come chiedere l’esenzione (guida completa con moduli)

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

Categorie auto oggetto di agevolazioni

I veicoli oggetti di agevolazione sono:

  • Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
    autoveicoli per il trasporto promiscuo;
  • Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici;
  • Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
    autocaravan (è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%);
  • Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
  • motocarrozzette;
  • Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici;
  • Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo, per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro.

Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”).

 

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