Visite di revisione invalidità: le convocazioni saranno automatiche

INVALIDI-250x187Recentemente, la legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure.
Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap (L. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che a causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e si perdeva di conseguenza il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi); inoltre, non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
Ora, la legge succitata ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Spetta ora dunque all’INPS convocare il cittadino a nuova visita e spetta sempre all’INPS effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad pronunciarsi non solo sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

A pochi mesi di distanza dalla legge 114, l’Inps ha fissato i criteri operativi mediante la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015.

Si legge nella circolare: “La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”.

In tal modo le Asl sono totalmente estromesse dalle visite di revisione che fino ad ora erano loro affidate. Da tale novità derivano al cittadino alcuni vantaggi, ma anche svantaggi. Il vantaggio consisterebbe, secondo l’Inps in uno snellimento dei tempi non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Lo svantaggio consisterebbe nel fatto che il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica per cui potrebbe accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

Tale soluzione è vista positivamente da molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma nello stesso tempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.

Controlli sui “falsi invalidi”

Si legge inoltre nella circolare: “Lo svolgimento da parte dell’Istituto di tutte le attività sanitarie di revisione, (…) , prefigura anche un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmato per l’anno 2015 nell’ambito di tale attività, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.”

Dunque, occupandosi delle visite di revisione, INPS farà rientrare queste stesse tra i 150.000 controlli previsti per il piano di verifiche straordinarie, risparmiando gran parte della spesa che è impegnata in tale piano di verifica, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.

Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza

La Circolare Inps ritorna anche sul punto riguardante l’accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza.

I minorenni titolari d’indennità di frequenza, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Su tale ultimo aspetto INPS ha già fornito le indicazioni operative con il messaggio n. 6512 del 8 agosto 2014, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.

La circolare prevede di rendere il più tempestive possibili le visite di revisione, segnalando tra l’altro che “I verbali di tali visite saranno resi opportunamente selezionabili nella procedura “Verifiche Ordinarie InvCiv”, affinché il medico responsabile della competente UOC/UOS, o il suo delegato, possa provvedere, in via prioritaria, alla validazione agli atti o alla sospensione per visita diretta. Altrettanto prioritaria sarà la calendarizzazione delle eventuali visite dirette disposte”.

Provvidenze economiche agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione

La Circolare torna anche sulle novità che riguardano il minore titolare di indennità di accompagnamento o comunicazione, nonché quelle rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007 (casi di patologia stabilizzata o ingravescente), inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

Per questi soggetti ( minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità) la legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014), prevede al raggiungimento della maggiore età, la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico.

Dunque, il testo convertito in legge non prevede più l’obbligo di presentare una domanda amministrativa (prevista invece nel decreto legge), ma la concessione dei benefici avverrà in automatico.

Si legge poi nella Circolare che: “Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni“.

Ciò cosa significa? Significa che molte Commissioni ASL sapendo che comunque la normativa previgente prevedeva la revisione al compimento del 18esimo anno di età, fissava la rivedibilità anche per evitare “fraintendimenti”. Queste revisioni risultano quindi comunque disposte nelle banche dati dell’INPS. Su queste l’Istituto pone delle eccezioni.

Per questi casi se sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, è possibile individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente (DM 2 agosto 2007) la visita di revisione viene evitata e il dettato della legge 114/2014 applicato.

In caso contrario le persone interessate vengono convocate a visita. Ciò appare come una evidente contrazione dello spirito della norma di semplificazione più volte citata in questa nota.

Articolo Pubblicato dal blog sul quindicinale “La Gazzetta del Medio Campidano” in data 15 marzo 2015

 

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